Improcedibilità del ricorso per rinuncia all’interesse dopo la disponibilità dell’azione (TAR Lombardia n. 2634 del 26.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla definizione del giudizio. Tale dichiarazione comporta la doverosa presa d’atto da parte del giudice, il quale non può procedere d’ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire, ed è tenuto a pronunciare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto d’interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), cod. proc. amm.. In caso di mancata costituzione della parte intimata, non vi è luogo a provvedere sulle spese.
Il Fatto
Il ricorrente, studente universitario, ha impugnato il provvedimento disciplinare adottato nei suoi confronti dall’Università, consistente nella sospensione dalle prove parziali e dagli esami di profitto per tre mesi, nell’inserimento del provvedimento nel fascicolo personale e nella comunicazione agli uffici interessati. Con il ricorso, l’interessato ha chiesto l’annullamento degli atti impugnati e l’accertamento del diritto ad essere ammesso a sostenere gli esami non svolti a causa della sanzione, con conseguente condanna dell’Ateneo alla fissazione di una sessione straordinaria.
L’Università intimata non si è costituita in giudizio. Con ordinanza, il Tribunale ha preso atto della rinuncia alla domanda cautelare proposta. Con atto depositato il 16.4.2026, il ricorrente ha dichiarato di non aver più interesse alla definizione del giudizio, chiedendo la declaratoria di improcedibilità del ricorso con compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente osservato che nessuno si era costituito per la parte intimata e che la parte ricorrente aveva dichiarato di non avere più interesse alla definizione del giudizio. All’udienza pubblica del 26.5.2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
Richiamando un univoco e condivisibile orientamento giurisprudenziale, il Collegio ha affermato che, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, la parte ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla definizione del giudizio. Tale dichiarazione provoca la doverosa ed obbligata presa d’atto del giudice, il quale non ha il potere di procedere d’ufficio né quello di sostituirsi alla parte ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire.
Il Tribunale ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse, ex art. 35, comma 1, lettera c), cod. proc. amm., richiamando a sostegno il precedente di Cons. Stato, Sez. II, n. 120/2023 e la sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sez. V, n. 355/2024.
Quanto alle spese, il Collegio ha rilevato che non vi era luogo a provvedere, stante la mancata costituzione della parte intimata. Ha inoltre disposto l’oscuramento delle generalità ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679.
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Nota della Redazione
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