La scadenza del permesso stagionale non impedisce la conversione in lavoro subordinato (TAR Veneto n. 1068 del 11.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La scadenza del permesso di soggiorno per lavoro stagionale non costituisce ostacolo automatico alla conversione in permesso per lavoro subordinato. L’art. 24, comma 10, d.lgs. n. 286/1998 riconosce al lavoratore stagionale che abbia svolto regolare attività lavorativa per almeno tre mesi la facoltà di chiedere la conversione, senza prevedere termini decadenziali o preclusioni legate alla vigenza del titolo originario. Il superamento del periodo massimo di soggiorno di cui all’art. 24, comma 7 non giustifica il rigetto, ove l’interessato abbia tempestivamente attivato i procedimenti amministrativi e il ritardo nella definizione sia imputabile all’Amministrazione. Quest’ultima è tenuta, ai sensi dell’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998, a valutare gli elementi sopravvenuti favorevoli prima di definire il procedimento.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino straniero, è entrato regolarmente in Italia in forza di nulla osta al lavoro e ha presentato istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale, allegando contratto di soggiorno e relativa modulistica. Ha poi stipulato un contratto di lavoro a tempo determinato e ha avviato la domanda di nulla osta alla conversione presso la Prefettura, seguita dall’istanza di conversione del titolo presentata alla Questura.

La Questura ha rigettato la domanda, rilevando il superamento del periodo massimo di soggiorno e la mancata definizione della procedura di conversione, ancora in istruttoria. Il ricorrente ha impugnato il diniego, chiedendo l’annullamento, la condanna al rilascio di un permesso provvisorio e il risarcimento dei danni.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di inammissibilità per genericità dei motivi, rilevando che il ricorso individua in termini sufficienti i vizi dedotti. Nel merito, i motivi sono fondati alla luce dei precedenti conformi dello stesso Tribunale, cui si rinvia anche ai sensi dell’art. 74 c.p.a.

Il diniego si fonda sul superamento del periodo di cui all’art. 24, comma 7, e sulla tardività della domanda di conversione. Tale impostazione contrasta con l’art. 24, comma 10, che riconosce al lavoratore stagionale la facoltà di chiedere la conversione, e con l’art. 5, comma 5, che impone di valutare gli elementi sopravvenuti favorevoli.

Dalla combinazione dei commi 7 e 10 dell’art. 24 con l’art. 5, comma 3-bis, il soggiorno per lavoro stagionale non è soltanto un titolo per lo svolgimento dell’attività lavorativa, ma anche il presupposto che consente di ottenere il permesso per lavoro subordinato. È consolidato l’orientamento secondo cui la scadenza del titolo stagionale non è ostativa alla conversione, non essendo previsto alcun termine decadenziale.

Nel caso concreto il ricorrente ha svolto attività lavorativa per oltre tre mesi, ha presentato l’istanza di conversione e ha documentato il rapporto di lavoro subordinato. L’Amministrazione si è limitata a rappresentare che l’istanza era in istruttoria, senza valutare la domanda. Il mero decorso del termine massimo di permanenza non assume rilievo dirimente, poiché l’interessato ha tempestivamente attivato i procedimenti e il ritardo è imputabile all’Amministrazione.

Il provvedimento è dunque illegittimo per violazione degli artt. 24, comma 10, e 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998, oltre che per difetto di istruttoria e di motivazione. È respinta la domanda di permesso provvisorio, non previsto dalla normativa. Resta l’obbligo dell’Amministrazione di definire il procedimento con provvedimento espresso. La domanda risarcitoria è respinta per mancata prova dell’an e del quantum.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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