Silenzio sull’istanza di accesso agli atti e ordine di esibizione (TAR Campania n. 400 del 20.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza di accesso agli atti, presentata ai sensi dell’art. 22 e ss. della legge n. 241/1990, integra un provvedimento tacito di diniego, impugnabile davanti al giudice amministrativo. La legittimazione all’accesso spetta a chi sia in grado di dimostrare che i documenti richiesti producono effetti diretti o indiretti nella propria sfera giuridica, da cui deriva il suo bisogno di conoscenza. Tale interesse sussiste anche a prescindere dall’intervenuta lesione della posizione giuridica, poiché spesso è proprio attraverso l’ostensione che l’interessato acquisisce gli elementi utili a valutare le azioni esperibili. L’Amministrazione che scelga di non costituirsi rinuncia a dedurre eventuali esigenze di riservatezza ostative all’accesso.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria di un immobile facente parte di un fabbricato e dell’area cortilizia comune, ha dedotto che il Comune aveva rilasciato un permesso di costruire sulla base di una falsa o erronea rappresentazione dello stato dei luoghi, includendovi opere riguardanti l’area comune. Ha quindi chiesto all’ente l’annullamento in autotutela di quel titolo e di quelli successivamente rilasciati sul medesimo immobile.
Definita l’istanza con rigetto, la ricorrente ha presentato domanda di accesso agli atti del relativo procedimento. Il Comune è rimasto inerte. Da qui il ricorso, notificato per la tutela del diritto all’ostensione dei documenti. L’Amministrazione non si è costituita in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto verificato la sussistenza della legittimazione e dell’interesse concreto e attuale all’accesso. La ricorrente aveva sollecitato l’Amministrazione alla verifica della regolarità del titolo edilizio, che assumeva rilasciato anche in relazione a un immobile di cui si afferma comproprietaria.
La conoscenza degli atti della sequenza procedimentale attivata dall’istanza di autotutela è stata ritenuta concretamente strumentale alla tutela della situazione proprietaria fatta valere in giudizio. Il Collegio ha richiamato il criterio del need to know, elaborato dalla Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza n. 10/2020: la legittimazione spetta a chi dimostri che i documenti abbiano prodotto o possano produrre effetti diretti o indiretti nei suoi confronti.
È stato altresì richiamato il principio per cui l’interesse all’accesso sussiste anche a prescindere dalla intervenuta lesione di una posizione giuridica o dalla compiuta percezione della stessa, giacché di sovente è solo tramite l’ostensione che l’interessato acquisisce gli elementi utili a valutare le azioni esperibili (TAR Lazio, Roma, sez. II ter, n. 3655 del 2022).
Il Collegio ha poi rilevato che, scegliendo di non costituirsi, l’Amministrazione ha rinunciato a evidenziare eventuali esigenze di riservatezza ostative all’accesso. Con il silenzio serbato, il Comune ha reso un provvedimento tacito di diniego. Il ricorso è stato pertanto accolto, con ordine di esibizione dei documenti entro trenta giorni e condanna dell’ente alle spese di lite.
Nota della Redazione
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