Cessazione della materia del contendere per adempimento tardivo dopo ricorso per ottemperanza (TAR Molise n. 225 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Costituisce cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., la sopravvenienza, in pendenza del giudizio di ottemperanza, dell’integrale soddisfacimento della pretesa sostanziale azionata dal ricorrente, quale l’avvenuto pagamento delle somme riconosciute dal giudicato. L’adempimento tardivo dell’Amministrazione, intervenuto solo dopo la notifica del ricorso per ottemperanza, non incide sulla soccombenza virtuale della stessa, che resta conseguentemente condannata alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Il Fatto
La ricorrente, docente, agiva dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise per ottenere l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Campobasso, in funzione di Giudice del Lavoro, che aveva riconosciuto il suo diritto a percepire la c.d. Carta Docenti per le annualità 2018/2019 e 2019/2020. L’Amministrazione resistente si costituiva in giudizio, eccependo e documentando l’avvenuto pagamento dell’importo dovuto in forza della sentenza. In vista della camera di consiglio, la ricorrente rappresentava che il pagamento era stato effettuato in data successiva alla notifica e al deposito del ricorso, insistendo per la condanna dell’Amministrazione alla rifusione delle spese di lite.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che il pagamento intervenuto costituisce integrale e puntuale soddisfazione della pretesa sostanziale fatta valere dalla ricorrente nel giudizio di ottemperanza. Tale sopravvenienza, determinando il venir meno dell’interesse alla decisione nel merito, conduce alla declaratoria di cessazione della materia del contendere, in applicazione dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., in conformità al consolidato orientamento giurisprudenziale richiamato.
Quanto alle spese, il Tribunale ha osservato che l’adempimento dell’Amministrazione è avvenuto solo successivamente all’instaurazione del giudizio di ottemperanza, circostanza che giustifica l’applicazione del criterio della soccombenza virtuale. La condanna alle spese, pertanto, è stata pronunciata in capo all’Amministrazione, con liquidazione forfettaria e ordine di rimborso del contributo unificato, disponendo altresì la distrazione delle somme in favore del difensore della parte ricorrente, che aveva dichiarato di aver anticipato le spese.
Nota della Redazione
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