Sopravvenuto difetto di interesse per versamento volontario degli oneri di ripiano (TAR Lazio n. 10310 del 04.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il pagamento volontario degli oneri di ripiano, effettuato attraverso il meccanismo di cui all’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, integra una situazione di fatto e di diritto sopravvenuta e del tutto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso. Tale circostanza rende certa e definitiva l’inutilità della pronuncia del giudice, determinando la sopravvenuta carenza di interesse e la conseguente declaratoria di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. Il pagamento, tuttavia, non costituisce evento satisfattivo della pretesa azionata, consistente nell’annullamento degli atti impugnati, ma una vicenda meramente estintiva del processo.

Il Fatto

La società ricorrente, impresa fornitrice di dispositivi medici, aveva impugnato dinanzi al TAR Lazio la determinazione con cui la Regione Umbria aveva approvato gli elenchi delle aziende fornitrici soggette al ripiano della spesa per gli anni dal 2015 al 2018, ai sensi dell’art. 9-ter, comma 9-bis, del d.l. n. 78/2015, nonché gli atti presupposti, ivi incluse le delibere delle aziende sanitarie di validazione dei fatturati e i decreti ministeriali di certificazione del superamento del tetto di spesa. La ricorrente aveva chiesto l’annullamento degli atti e il risarcimento del danno, al fine di non effettuare alcun pagamento.

In prossimità dell’udienza di merito, la società depositava una nota con cui rappresentava di aver provveduto al versamento degli oneri di ripiano ai sensi dell’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, chiedendo la cessazione della materia del contendere. All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato dell’8 maggio 2026 la causa veniva trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato in via preliminare che la richiesta di cessazione della materia del contendere non potesse discendere dalla mera dichiarazione della parte ricorrente, ma unicamente dall’intervenuto annullamento d’ufficio dei provvedimenti oggetto della domanda demolitoria, circostanza non verificatasi nella specie.

Cionondimeno, il Tribunale ha riconosciuto che il pagamento volontario degli oneri di ripiano si sostanzia in una situazione di fatto e di diritto del tutto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da rendere certa e definitiva l’inutilità della sentenza, per avere fatto venire meno per il ricorrente l’utilità della pronuncia del giudice. Sul punto, il Collegio ha richiamato il precedente del Consiglio di Stato, Sez. III, 28 marzo 2022, n. 2247.

La Corte ha tuttavia precisato che il pagamento non risulta evento satisfattivo della pretesa azionata in giudizio, consistente nella domanda di annullamento degli atti impugnati, proposta dalla ricorrente al fine di non effettuare pagamento alcuno. Il versamento, pertanto, determina il venir meno dell’interesse alla decisione, ma non integra una fattispecie di cessazione della materia del contendere in senso proprio.

Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., con compensazione delle spese di lite, in ragione della peculiarità della materia trattata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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