Ottemperanza di sentenza favorevole al docente: la sopravvenuta esecuzione determina improcedibilità per carenza di interesse (TAR Puglia n. 1111 del 24.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, la sopravvenuta esecuzione della sentenza da parte dell’Amministrazione, ancorché non assistita da piena prova documentale dell’integrale soddisfazione della pretesa azionata, comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.. La richiesta di cessazione della materia del contendere avanzata dalla parte ricorrente deve essere riqualificata dal giudice in termini di improcedibilità. In applicazione del principio della soccombenza virtuale, le spese di lite sono poste a carico dell’Amministrazione resistente, atteso che l’esecuzione della decisione è comunque intervenuta in epoca successiva alla proposizione del giudizio.
Il Fatto
La ricorrente, docente a tempo determinato, aveva ottenuto dal Tribunale di Taranto, Sezione Lavoro, con sentenza definitiva non impugnata, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito ad assegnarle la Carta Elettronica del Docente per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023, accreditando l’importo di € 2.500,00 quale contributo alla formazione professionale.
Ritenendo che l’Amministrazione non avesse dato esecuzione al pronunciamento, la ricorrente proponeva ricorso per ottemperanza ex artt. 112 e 114 cod. proc. amm., chiedendo che fosse ordinata l’esecuzione della sentenza e, in caso di perdurante inadempimento, la nomina di un Commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia, Sezione di Lecce, ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La ricorrente, con note di udienza depositate in prossimità della camera di consiglio, aveva chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, rappresentando che l’Amministrazione aveva affermato di aver eseguito la sentenza in data 20.03.2026. L’Amministrazione resistente aveva prospettato l’avvenuta esecuzione, richiamando la nota dell’U.S.R. Puglia.
Il Collegio ha rilevato, tuttavia, l’assenza di un effettivo riscontro documentale circa l’integrale corresponsione di quanto dovuto. Non essendovi piena prova dell’avvenuto pagamento, la richiesta di cessazione della materia del contendere è stata riqualificata come dichiarazione di intervenuta carenza di interesse, con conseguente improcedibilità del ricorso.
In punto di spese, il Tribunale ha applicato il principio della soccombenza virtuale, condannando l’Amministrazione al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 750,00 oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. La condanna è stata motivata considerando che l’ottemperanza alla decisione, come rappresentato da entrambe le parti, sarebbe comunque avvenuta solo successivamente alla proposizione del giudizio di ottemperanza.
Nota della Redazione
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