Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla Carta docente (TAR Campania n. 841 del 05.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, investito del ricorso per ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario, accerta l’inadempimento dell’Amministrazione e adotta i provvedimenti necessari per assicurare la concreta attuazione del giudicato. La sentenza del giudice del lavoro che riconosce alla docente a tempo determinato il diritto alla Carta docente ha valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell’Amministrazione, tenuta a far conseguire concretamente il bene della vita già riconosciuto. Decorso inutilmente il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, va ordinata l’esecuzione entro un termine assegnato, con nomina del commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza. La penalità di mora, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., è dovuta dal sessantesimo giorno successivo alla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza fino all’adempimento, anche tardivo, dell’Amministrazione o del commissario.

Il Fatto

La ricorrente, docente assunta a tempo determinato, ha ottenuto dal Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, con sentenza n. 238/2024 del 15.01.2024, l’accertamento del diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, dell’importo di € 500 annui, per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’erogazione.

Passata in giudicato la sentenza, non impugnata, la ricorrente l’ha notificata il 7 maggio 2025 ai fini dell’esecuzione, lasciando decorrere il termine dilatorio di 120 giorni. Poiché l’Amministrazione non ha proceduto al pagamento, ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Campania, chiedendo la nomina di un commissario ad acta e la condanna alla penalità di mora. Il Ministero si è costituito con memoria di mero stile.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal rilievo che la sentenza del giudice ordinario esplica un immediato valore conformativo-ordinatorio verso l’Amministrazione, la quale è tenuta a conformarsi al decisum. Il contenuto dell’obbligo consiste nel far conseguire concretamente l’utilità o il bene della vita già riconosciuti dal giudice civile, non esaurendosi in un adempimento meramente formale.

Il Tribunale verifica i presupposti dell’ottemperanza: la sentenza azionata è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria; è stata notificata presso la sede reale dell’Amministrazione; è decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996; non risulta alcuna esecuzione del dettato giudiziale.

Su queste basi il ricorso è accolto. Il TAR ordina al Ministero di dare ottemperanza al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla notifica di parte se anteriore.

Per il caso di ulteriore inerzia, il Collegio nomina fin d’ora commissario ad acta il Direttore della direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con incarico ratione muneris e facoltà di delega, il quale, su istanza della ricorrente, si insedierà assicurando nei successivi sessanta giorni l’esecuzione del giudicato.

È accolta, nei limiti indicati, anche la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., determinata nella misura degli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato, con dies a quo dal sessantesimo giorno dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza e dies ad quem il giorno dell’adempimento, anche tardivo, dell’Amministrazione o del commissario, il cui insediamento non priva l’Amministrazione del potere di provvedere, secondo il richiamato Cons. Stato, Ad. plen. n. 8 del 2021. Le spese seguono la soccombenza, liquidate in € 500,00 con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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