Silenzio del MASE sul procedimento di VIA: obbligo autonomo di concluderlo (TAR Sicilia n. 918 del 02.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di valutazione di impatto ambientale il termine di conclusione fissato dall’art. 25, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 152/2006 ha carattere perentorio e il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica è titolare di un obbligo autonomo e non eludibile di adottare il provvedimento finale. Tale obbligo non viene meno per l’inerzia della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC nella predisposizione dello schema di provvedimento, né per il mancato rilascio del concerto da parte dell’amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali. Il superamento dei termini configura un silenzio-inadempimento illegittimo, che impone l’ordine di concludere il procedimento entro un termine assegnato dal giudice, l’eventuale intervento del commissario ad acta e il rimborso del 50% dei diritti di istruttoria versati.

Il Fatto

La società ricorrente ha presentato in data 5 agosto 2022 un’istanza di valutazione di impatto ambientale per la realizzazione di un impianto agrovoltaico nel territorio di un Comune siciliano, con potenza di 35,40 MW e relative opere di connessione alla rete di trasmissione nazionale. Il MASE comunicava la procedibilità dell’istanza e avviava la fase di consultazione del pubblico ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006. Dopo le osservazioni e le integrazioni progettuali ripubblicate in data 6 agosto 2024, decorreva integralmente il termine previsto per la conclusione dell’istruttoria senza che la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC predisponesse lo schema di provvedimento e senza che il Ministero adottasse il provvedimento finale.

La società ha quindi proposto ricorso al TAR Sicilia per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal MASE, dalla Commissione e dal Ministero della Cultura, chiedendo la condanna al rilascio del provvedimento di VIA e, in caso di inadempienza, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito senza svolgere difese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ricostruito il quadro normativo applicabile, richiamando l’art. 25, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 152/2006, che per i progetti attuativi del PNRR e del PNIEC fissa in 160 giorni il termine complessivo di conclusione del procedimento: 130 giorni per l’istruttoria della Commissione Tecnica e la predisposizione dello schema, 30 giorni per l’adozione del provvedimento finale del Direttore Generale del MASE, previo concerto del Ministero della Cultura da rendersi entro 20 giorni. Nel caso concreto, la pubblicazione della documentazione risale al 10 marzo 2023 e il termine massimo è scaduto senza alcun provvedimento espresso, in violazione dell’art. 2 della legge n. 241/1990.

Il TAR ha sottolineato la gravità dell’inerzia amministrativa, osservando che i termini procedimentali non presidiano solo l’interesse del proponente, ma anche quello pubblico all’implementazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, in linea con gli obiettivi di decarbonizzazione nazionali ed europei. La sentenza TAR Puglia n. 1137/2023 è richiamata a conferma del carattere perentorio dei termini, in coerenza con il favor per le fonti rinnovabili e con il Regolamento (UE) 2022/2577, che qualifica tali interventi come di interesse pubblico prevalente. Nella stessa direzione si è espressa Cons. Stato, Sez. V, n. 4473/2013, secondo cui il rispetto dei termini risponde a finalità di semplificazione e accelerazione.

Il Collegio ha poi affrontato il profilo centrale: l’inerzia degli organi chiamati a svolgere adempimenti istruttori o a rendere pareri endoprocedimentali non attenua la responsabilità dell’autorità procedente. L’art. 25 del D.Lgs. n. 152/2006 pone in capo al MASE un obbligo autonomo di concludere il procedimento anche in caso di mancata predisposizione dello schema da parte della Commissione Tecnica o di omessa espressione del concerto, in Sicilia riferibile all’Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana.

Ricorrendo i presupposti degli artt. 31 e 117 c.p.a., il TAR ha ordinato al Ministero di riattivare il procedimento entro 15 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza e di concluderlo entro i successivi 90 giorni, previa acquisizione dei pareri o mediante esercizio dei poteri sostitutivi. Per il caso di inutile decorso del termine, ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega, precisando la natura obbligatoria del munus e il regime del compenso, posto a carico dell’amministrazione intimata.

Infine, il Collegio ha accolto la domanda di rimborso del 50% dei diritti di istruttoria ai sensi dell’art. 25, comma 2-ter, del D.Lgs. n. 152/2006, condannando il MASE al pagamento della somma di € 5.684,00, e ha liquidato le spese di lite in favore della ricorrente per complessivi € 1.500,00 per compensi professionali, oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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