Il silenzio della Prefettura sul divieto di detenere armi è illegittimo (TAR Emilia-Romagna n. 1494 del 24.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di provvedere della pubblica amministrazione non deriva soltanto da una norma di legge o di regolamento, ma può desumersi anche da prescrizioni di carattere generale e dai principi che regolano l’azione amministrativa, segnatamente l’imparzialità, il buon andamento e la legalità. Esso sussiste in tutte le fattispecie in cui ragioni di giustizia ed equità, in relazione al dovere di correttezza e di buona amministrazione, facciano sorgere nel privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni pubbliche, qualunque esse siano. Il meccanismo del silenzio degli artt. 31 e 117 cod. proc. amm. è diretto ad accertare se l’inerzia dell’amministrazione violi l’obbligo di adottare un provvedimento esplicito, tanto a seguito di istanza di parte quanto a seguito di avvio d’ufficio del procedimento. L’accoglimento dell’azione si limita all’accertamento dell’obbligo di provvedere e alla fissazione del termine, restando riservata all’amministrazione ogni valutazione sul merito della conclusione del procedimento.

Il Fatto

Il ricorrente era stato convocato in data 28.3.2025 presso un Commissariato di Polizia, dove gli agenti notificavano un verbale di ritiro cautelativo di armi e munizioni ex art. 39 TULPS, con contestuale ritiro dell’arma, delle cartucce e delle licenze. La misura trovava origine nell’ammonimento che il Questore aveva emesso, su istanza dello stesso ricorrente, nei confronti del figlio.

Il 12.5.2025 la Prefettura comunicava l’avvio del procedimento per la valutazione del divieto di detenzione armi; il 25.11.2025 la Questura comunicava l’avvio del procedimento di revoca della licenza di porto di fucile uso tiro a volo. Dopo le controdeduzioni e un sollecito, nessun provvedimento veniva adottato. Il ricorrente proponeva allora ricorso ex art. 117 cod. proc. amm. per l’accertamento del silenzio di entrambe le amministrazioni.

La Motivazione della Corte

In corso di giudizio la Questura adottava il provvedimento definitivo di revoca della licenza, datato 29.05.2026. Il Tribunale ne prende atto e dichiara improcedibile la domanda relativa al silenzio questorile per sopravvenuta carenza di interesse: la situazione di inerzia lamentata è venuta meno.

Resta la domanda relativa alla Prefettura. Il Collegio ricostruisce la disciplina dell’art. 31 cod. proc. amm. e dell’art. 117 cod. proc. amm., rilevando che l’azione è diretta ad accertare se l’inerzia si ponga in violazione dell’obbligo di adottare un provvedimento esplicito, sia su istanza di parte sia a seguito di avvio d’ufficio.

Quanto alla fonte dell’obbligo, il Tribunale osserva che di regola esso deriva da una norma di legge o di regolamento, ma può desumersi anche da prescrizioni generali o da principi dell’ordinamento, come l’imparzialità, il buon andamento e la legalità. Richiamando Consiglio di Stato, sez. IV, 20 maggio 2014, n. 2545 e Cons. Stato, sez. IV, 4 dicembre 2012, n. 6183, il Collegio afferma che l’obbligo sussiste in tutte le fattispecie in cui ragioni di giustizia ed equità impongano una determinazione, sorgendo per il privato una legittima aspettativa a conoscerne contenuto e ragioni.

Applicando tali principi, il TAR rileva che l’avvio del procedimento sul divieto di detenzione armi era stato notificato il 12.5.2025 e che il ricorrente ne aveva chiesto la definizione. I termini di conclusione ai sensi della legge n. 241/1990 risultano quindi ampiamente superati. La difesa erariale, pur avendo contestato il silenzio della Questura, non ha formulato alcuna difesa sul procedimento prefettizio, ancora non concluso.

Il ricorso è pertanto fondato in relazione alla sola domanda concernente la Prefettura. Il Tribunale ordina all’amministrazione di pronunciarsi con motivato provvedimento espresso entro 45 giorni dalla notificazione della decisione, con avvertenza che, in caso di ulteriore inadempimento, il ricorrente potrà adire nuovamente il giudice per la nomina di un commissario ad acta. L’accoglimento resta limitato alla fissazione dell’obbligo di provvedere, spettando all’amministrazione ogni decisione sul merito. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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