Ottemperanza al buono elettronico per la formazione e astreinte sugli interessi legali (TAR Campania n. 5389 del 28.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di eseguire il giudicato di condanna al pagamento di una somma mediante buono elettronico, fissando un termine per l’adempimento. Ove perduri l’inerzia, nomina un commissario ad acta che si sostituisca all’ente inottemperante. La domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. va accolta e la misura non è manifestamente iniqua quando è parametrata agli interessi legali, decorrendo dalla comunicazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza e fino all’effettivo adempimento. L’amministrazione che non fornisce elementi ostativi non contrasta l’accoglimento del ricorso.

Il Fatto

Il ricorrente, dipendente destinatario della carta del docente, ha ottenuto dal Tribunale di Napoli, con la sentenza n. 5129/2024 del 4 luglio 2024, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento in suo favore di euro 1.000 mediante emissione di buono elettronico, oltre spese di giudizio.

Ritenuto il passaggio in giudicato del provvedimento, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, notificato e depositato il 19 dicembre 2025, deducendo la mancata esecuzione. Ha chiesto che la sezione ordini all’amministrazione di provvedere entro un termine, con nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, e la condanna dell’ente alla penalità di mora.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato la sussistenza dei presupposti del giudizio di ottemperanza: l’esistenza di un provvedimento giurisdizionale esecutivo e il perdurante inadempimento dell’amministrazione. Il Ministero si è costituito con atto di stile, senza allegare elementi idonei a dimostrare l’avvenuta esecuzione né a contrastare la fondatezza della pretesa.

Su questa base il ricorso è stato dichiarato fondato. Il Tribunale ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di procedere all’esecuzione della sentenza nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento, così assicurando la satisfattività del diritto accertato dal giudice ordinario.

In funzione di ulteriore garanzia, il Collegio ha nominato commissario ad acta il Responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione presso il Ministero, con facoltà di delega a un funzionario della medesima amministrazione, individuando il riferimento organizzativo nell’art. 6 del D.M. 17 gennaio 2025, n. 6. Al commissario è assegnato un ulteriore termine di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione della scadenza del termine ordinario.

Il Tribunale ha quindi esaminato la domanda di astreinte. Richiamando l’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., ha ricordato che il giudice fissa su richiesta di parte la somma dovuta dal resistente per ogni violazione successiva o per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato. Nei giudizi di pagamento la penalità decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e non è manifestamente iniqua quando è pari agli interessi legali.

Su queste premesse il Ministero è stato condannato al pagamento di una somma pari agli interessi legali calcolati sull’importo dovuto, dalla comunicazione della sentenza di ottemperanza fino al giorno dell’effettivo adempimento. Le spese di giudizio, liquidate in ottocento euro oltre accessori, seguono la soccombenza e sono distratte in favore del difensore per dichiarato anticipo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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