Nessun silenzio inadempimento della Prefettura sul nulla osta al lavoro stagionale (TAR Emilia-Romagna n. 987 del 22.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sospensione dei procedimenti relativi al rilascio del nulla osta al lavoro per i cittadini di Stati a elevato rischio di documentazione contraffatta, disposta dall’art. 3 del decreto-legge n. 145 del 2024, convertito con modificazioni dalla legge n. 187 del 2024, trova applicazione anche alle istanze presentate anteriormente alla sua entrata in vigore. In assenza di una deroga espressa di diritto transitorio opera il principio del tempus regit actum, per cui le norme procedimentali si applicano immediatamente ai procedimenti in corso. Il ricorso avverso il silenzio della Pubblica amministrazione è infondato quando difetti un’inerzia censurabile, avendo l’Ufficio sollecitato i pareri necessari e dimostrato di essersi prontamente attivato per la definizione della pratica.
Il Fatto
Il ricorrente è un cittadino del Bangladesh per il quale, in data 25 marzo 2024, il legale rappresentante di una società con sede in Cattolica ha presentato istanza per il rilascio di un nulla osta al lavoro subordinato e stagionale, ai sensi del d.p.c.m. 27 settembre 2023.
Dopo un preavviso di rigetto e un ampio scambio documentale, la Prefettura di Rimini ha comunicato in data 25 febbraio 2025 la rivalutazione della pratica, senza tuttavia adottare il provvedimento richiesto. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per l’accertamento del silenzio e dell’obbligo di provvedere. Il Ministero dell’interno si è costituito, eccependo la tardività del ricorso e chiedendo il rigetto nel merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio giudica il ricorso infondato sotto un duplice profilo, prescindendo espressamente dall’esame delle eccezioni in rito avanzate dalla difesa pubblica.
Il primo profilo attiene all’art. 3 del decreto-legge n. 145 del 2024, che ha escluso l’automatismo nel rilascio del nulla osta per le domande presentate per lavoratori di Stati caratterizzati da elevato rischio di documentazione contraffatta, richiedendo una verifica preventiva dell’Ispettorato nazionale del lavoro. Il Bangladesh è ricompreso ex lege tra i Paesi a rischio.
La tesi del ricorrente secondo cui la disposizione non si applicherebbe alle domande anteriori alla sua entrata in vigore non è condivisibile. Essa contrasta con il principio del tempus regit actum, in forza del quale le norme procedimentali trovano immediata applicazione anche ai procedimenti in corso, in mancanza di una deroga transitoria espressa. Il comma 2 dello stesso art. 3, del resto, sancisce la sospensione dei nulla osta già rilasciati: se la sospensione riguarda i procedimenti più avanzati, a maggior ragione deve investire quelli non ancora pervenuti a tale fase e in attesa dei controlli amministrativi.
Il secondo profilo attiene all’assenza di un’inerzia censurabile della Prefettura. Il Collegio ritiene dirimente la circostanza che l’Amministrazione abbia dimostrato di essersi attivata prontamente, sollecitando l’Ispettorato nazionale del lavoro, il cui parere è indispensabile per la definizione della procedura. Assume rilievo secondario la questione, dibattuta tra le parti, circa l’imputabilità dei ritardi alla produzione documentale incompleta dell’impresa richiedente.
Il ricorso è pertanto respinto, con integrale compensazione delle spese di causa per giusti motivi. Sulla domanda di liquidazione della parcella, presentata dal ricorrente ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, il Collegio provvederà con separato decreto.
Nota della Redazione
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