Cessazione materia contendere su silenzio Prefettura rilascio nulla osta (TAR Emilia-Romagna n. 986 del 22.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il rilascio del provvedimento richiesto nel corso del giudizio avverso il silenzio dell’Amministrazione determina la cessazione della materia del contendere, venendo meno l’interesse del ricorrente all’accertamento dell’obbligo di provvedere ex art. 117 c.p.a.. La declaratoria prescinde dall’esame delle eccezioni di tardività del ricorso, che restano assorbite. La compensazione delle spese è giustificata dalla peculiarità della vicenda e dal comportamento processuale delle parti, anche in presenza di esiti non uniformi in controversie analoghe.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino del Bangladesh, ha agito ex art. 117 c.p.a. per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dalla Prefettura di Rimini — Sportello Unico Immigrazione sull’istanza di rilascio del nulla osta al lavoro subordinato stagionale. L’istanza era stata presentata il 25 marzo 2024 dal legale rappresentante di una società, ai sensi del d.p.c.m. 27 settembre 2023, c.d. decreto flussi.

Dopo il preavviso di rigetto del 18 aprile 2024, la parte ha depositato memoria ex art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 e ha replicato alle successive richieste istruttorie, concludendo il carteggio il 25 febbraio 2025. Non essendo intervenuto alcun provvedimento espresso, il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 22 e 24 del d.lgs. n. 286/1990 e dell’art. 2 della legge n. 241 del 1990.

La Motivazione della Corte

Il Ministero dell’interno si è costituito con atto di stile e ha eccepito la tardività del ricorso, chiedendone comunque il rigetto. Nelle memorie difensive successive l’Amministrazione ha insistito sull’inammissibilità dell’azione.

Nelle more del giudizio, il ricorrente ha depositato documentazione attestante l’emissione, in data 5 giugno 2025, del nulla osta al lavoro subordinato stagionale in proprio favore, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

Il Collegio ha ritenuto che il rilascio del provvedimento richiesto, sopravvenuto alla proposizione del ricorso, soddisfi integralmente l’interesse azionato. Viene meno, di conseguenza, l’oggetto dell’accertamento sull’obbligo di provvedere, poiché l’Amministrazione ha esercitato la propria potestà con l’adozione del provvedimento espresso.

L’eccezione di tardività, pur articolata, resta assorbita: la domanda di declaratoria di cessazione della materia del contendere, formulata dalla parte ricorrente e comprovata documentalmente, non richiede l’esame del merito dell’azione. Il Collegio ha quindi accolto la richiesta, dichiarando la sopravvenuta cessazione della materia del contendere.

In punto di spese, tenuto conto delle plurime eccezioni sollevate dall’Amministrazione e del fatto che controversie analoghe, discusse nella stessa camera di consiglio, hanno avuto esito non favorevole ai ricorrenti, la regolazione è stata nel senso della loro integrale compensazione. Sulla domanda di liquidazione del compenso, in relazione all’ammissione della parte al gratuito patrocinio a spese dello Stato, si provvederà con separato decreto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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