Cessazione materia contendere per silenzio Prefettura e nulla osta sopravvenuto (TAR Emilia-Romagna n. 984 del 22.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel rito avverso il silenzio della pubblica amministrazione, disciplinato dall’art. 117 c.p.a., la sopravvenuta adozione del provvedimento espresso richiesto determina la cessazione della materia del contendere. La verifica dell’obbligo di provvedere, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241 del 1990, resta assorbita dall’intervenuta soddisfazione dell’istanza del ricorrente. Il giudice amministrativo, accertata la sopravvenienza, dichiara la cessazione della materia del contendere senza esaminare nel merito l’eccezione di tardività, regolando le spese secondo equità.
Il Fatto
Un datore di lavoro ha presentato, in favore di un cittadino straniero, istanza per il rilascio di un nulla osta al lavoro subordinato/stagionale, ai sensi del d.p.c.m. 27 settembre 2023, il c.d. “decreto flussi”. Lo Sportello unico per l’immigrazione della Prefettura ha dapprima comunicato un preavviso di rigetto per documentazione asseritamente incompleta, poi ha avanzato ulteriori richieste istruttorie in merito alla capacità patrimoniale del datore di lavoro, dando vita a un lungo carteggio.
Trascorso oltre un anno senza alcun provvedimento espresso, il ricorrente ha proposto ricorso ex art. 117 c.p.a. per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e dell’obbligo di provvedere. Nel corso del giudizio è sopravvenuto il rilascio del nulla osta.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente, con memoria depositata il 25 luglio 2025, ha dichiarato che in data 5 giugno 2025 la Prefettura aveva emanato il nulla osta richiesto, producendo il relativo documento, e ha chiesto declararsi la cessazione della materia del contendere.
Il Ministero dell’interno si è costituito e, in memoria del 20 agosto 2025, ha eccepito la tardività del ricorso, chiedendone comunque il rigetto. Il ricorrente ha replicato sull’eccezione con memoria del 5 settembre 2025, chiedendo il passaggio in decisione sugli scritti.
Il Collegio ha rilevato che l’Amministrazione resistente ha effettivamente rilasciato il nulla osta, depositato in atti. Tale sopravvenienza integra la piena soddisfazione dell’istanza del ricorrente e rende priva di oggetto la domanda di accertamento del silenzio.
La decisione non entra nel merito dell’eccezione di tardività: l’intervenuto provvedimento assorbe ogni valutazione sull’obbligo di provvedere, poiché l’interesse sostanziale del ricorrente risulta ormai soddisfatto. Il ricorso deve pertanto essere definito con declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Quanto alle spese, il Collegio, tenuto conto delle plurime eccezioni sollevate dall’Amministrazione e dell’esito non favorevole di altre analoghe controversie discusse nella stessa camera di consiglio, ne ha disposto l’integrale compensazione tra le parti. Sulla domanda di liquidazione della parcella, in relazione all’ammissione del ricorrente al gratuito patrocinio a spese dello Stato, il Tribunale provvederà con separato decreto. Il ricorso è stato assegnato in decisione nella camera di consiglio del 17 settembre 2025.
Nota della Redazione
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