L’accensione del fumogeno dopo il lancio dei razzi integra i presupposti del daspo (TAR Calabria n. 1461 del 21.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. a) e b), legge n. 401/1989, il daspo può essere disposto nei confronti di chi risulti avere tenuto una condotta, anche di gruppo, evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza, minaccia o intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica. Trattandosi di misura di prevenzione, la motivazione si fonda sulla logica del “più probabile che non”, non essendo richiesta la certezza oltre ogni ragionevole dubbio, ma una dimostrazione basata su elementi di fatto gravi, precisi e concordanti. L’accensione di un fumogeno, ancorché successiva al lancio di razzi da parte di altri soggetti, integra un contributo eziologico di copertura degli autori, ove la coltre di fumo generata impedisca l’individuazione dei responsabili, ed è pertanto idonea a suffragare la prognosi di pericolosità della condotta.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava il provvedimento con cui il Questore gli aveva imposto il divieto di accesso alle manifestazioni sportive per la durata di anni due, a seguito dei fatti verificatisi durante un incontro di calcio. Nel corso della partita, un gruppo di tifosi della curva sud aveva acceso fumogeni e lanciato tre razzi all’interno del terreno di gioco, causando la sospensione dell’incontro per circa cinque minuti. Al ricorrente, identificato sul luogo tramite le immagini di videosorveglianza e la personale identificazione delle forze di polizia, era stato contestato di aver acceso un fumogeno e di aver partecipato attivamente alle proteste, fornendo supporto morale agli autori del lancio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale in materia di daspo, richiamando la natura di misura di prevenzione dello strumento e la sua finalità di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. Ha evidenziato come, secondo la giurisprudenza prevalente, la misura possa essere applicata anche in presenza di semplici condotte che comportino o agevolino situazioni di allarme e di pericolo, non essendo necessario l’accertamento di una lesione concreta, ma essendo sufficiente una prognosi di pericolosità della condotta.
Quanto alla vicenda in esame, il Tribunale ha ritenuto comprovata l’identificazione del ricorrente, avvenuta sia attraverso l’identificazione personale ad opera del personale di polizia, sia attraverso le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Ha quindi valorizzato il fatto che il ricorrente avesse stazionato nel luogo da cui erano stati lanciati i primi razzi, partecipando ai cori e accendendo un fumogeno, senza manifestare la volontà di allontanarsi.
La Corte ha quindi valutato la condotta del ricorrente non isolatamente, ma nel contesto complessivo degli accadimenti, giungendo alla conclusione che l’accensione del fumogeno e il suo posizionamento a terra, sebbene successivi al lancio dei razzi, fossero atti idonei a fornire un contributo eziologico di copertura agli autori dei lanci. La coltre di fumo creata, infatti, aveva impedito l’individuazione dei responsabili. Tale condotta, in quanto causalmente idonea a generare una situazione di grave pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica, è stata ritenuta rientrante nel perimetro dei presupposti applicativi del daspo. Il ricorso è stato pertanto respinto.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.