Remunerazione delle funzioni assistenziali e criteri di finanziamento delle strutture private accreditate (TAR Lazio n. 5827 del 27.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La fissazione dei tetti di spesa sanitaria costituisce esercizio di un potere autoritativo di esclusiva competenza regionale, ancorato a esigenze di equilibrio finanziario e di razionalizzazione della spesa pubblica. In questo ambito la Regione gode di un’ampia discrezionalità, il cui sindacato giurisdizionale è limitato ai soli profili di manifesta illogicità o irragionevolezza. La remunerazione delle funzioni assistenziali erogate dalle strutture private accreditate opera alla stregua di una sovvenzione pubblica e non ha natura sinallagmatica: non è esigibile che il sistema garantisca l’integrale copertura dei costi fissi o dei costi standard di produzione ancorati alla specifica struttura dei singoli operatori. Il criterio del valore standard medio (VSM), parametrato al ruolo nella rete di emergenza-urgenza e al numero di accessi o giornate di occupazione, non presenta profili di irrazionalità, anche quando determina una riduzione del finanziamento rispetto ai sistemi precedenti.

Il Fatto

Una struttura sanitaria privata accreditata operante nel Lazio impugnava la determinazione regionale di definizione, per l’anno 2021, del finanziamento delle funzioni assistenziali ospedaliere, adottata ai sensi dell’art. 8-sexies, commi 1-bis e 2, del d.lgs. n. 502/1992 e in attuazione della delibera di Giunta regionale n. 339/2021. La ricorrente lamentava, in sintesi, l’illegittimità del meccanismo di calcolo basato sul valore standard medio, la discriminazione rispetto alle strutture pubbliche, la mancata remunerazione di alcune voci di costo, la violazione delle garanzie procedimentali e l’irragionevole divario di finanziamento tra i DEA di I e di II livello. Si costituivano in resistenza la Regione Lazio, altra struttura accreditata controinteressata e un’azienda ospedaliera pubblica; una diversa struttura interveniva ad adiuvandum.

La Motivazione della Corte

Il TAR Lazio, Sezione Terza Quater, ha respinto le istanze di riunione con giudizi concernenti annualità differenti, escludendo la connessione soggettiva e rilevando esigenze di definizione del contenzioso nell’ambito del programma di smaltimento dell’arretrato. Nel merito, ha dichiarato improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse i motivi secondo, terzo e quinto (limitatamente alla mancata remunerazione degli accessi non seguiti da ricovero), alla luce delle prese d’atto formulate dalla stessa ricorrente in memoria.

Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., per la genericità delle deduzioni in ordine alle carenze procedimentali e per il mancato assolvimento dell’onere probatorio. La Corte ha poi prescinto dall’esame delle eccezioni pregiudiziali, assorbite dall’infondatezza delle residue censure.

Nel merito, il Collegio ha richiamato la giurisprudenza consolidata dell’Adunanza Plenaria n. 4 del 2012 e del Consiglio di Stato, secondo cui la fissazione dei tetti di spesa sanitaria è atto autoritativo di programmazione, espressione di un potere discrezionale che bilancia il contenimento della spesa, i livelli essenziali di assistenza e le aspettative degli operatori privati. Il sindacato del giudice amministrativo è pertanto circoscritto ai profili di palese illogicità. La Corte ha ritenuto che il criterio del VSM, introdotto con il DCA n. 498/2019 e applicato uniformemente a strutture pubbliche e private, costituisca un’esplicazione legittima di tale discrezionalità, coerente con il piano di rientro della spesa sanitaria regionale.

Quanto alla prospettata necessità di garantire la copertura dei costi fissi, il TAR ha escluso che la remunerazione pubblica presenti una connotazione sinallagmatica, trattandosi di sovvenzione vincolata al limite del 30 per cento del tetto di remunerazione ai sensi dell’art. 8-sexies, comma 1-bis, d.lgs. n. 502/1992. Ha infine ritenuto non irragionevole il diverso trattamento tra DEA di I e II livello, in ragione della maggiore complessità clinica riconosciuta anche nel previgente sistema di finanziamento. Il ricorso è stato quindi respinto, con dichiarazione di inammissibilità e improcedibilità parziali e compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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