Il giudizio di ottemperanza per la Carta del Docente: l’inottemperanza dell’amministrazione e la nomina del commissario ad acta (TAR Sardegna n. 392 del 19.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice del lavoro che riconosce al docente precario il beneficio della Carta Elettronica del Docente è titolo esecutivo, la cui mancata esecuzione entro il termine di centoventi giorni dalla notifica legittima il ricorso per ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo. In tale sede, accertata l’inerzia dell’Amministrazione, il giudice ordina l’adempimento e nomina sin da subito un commissario ad acta, affinché provveda in via sostitutiva in caso di ulteriore inottemperanza, con facoltà di ricorrere al pagamento in conto sospeso.
Il Fatto
La ricorrente, docente con contratto a tempo determinato, aveva ottenuto dal Tribunale di Cagliari – Sezione Lavoro la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscerle l’importo di euro 2.000,00 mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, per gli anni scolastici indicati nel giudizio. La sentenza, pubblicata il 22 gennaio 2025 e notificata all’Amministrazione il 31 gennaio 2025, era passata in giudicato per mancata impugnazione.
Nonostante la notifica e il decorso infruttuoso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669 del 1996, l’Amministrazione non aveva dato esecuzione al titolo. La ricorrente proponeva quindi ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR, chiedendo la condanna dell’Amministrazione e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato, avendo accertato la rituale notifica della sentenza al Ministero, l’intervenuto passaggio in giudicato e l’inutile decorso del termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo. L’inerzia dell’Amministrazione ha integrato gli estremi dell’inottemperanza, legittimando la parte a richiedere la tutela ai sensi degli articoli 112 e seguenti c.p.a.
Il giudice ha pertanto disposto che il Ministero dia completa esecuzione alla sentenza nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione della decisione. Per l’ipotesi di persistente inadempimento, ha nominato sin da ora il Responsabile pro tempore della Direzione generale per gli Ordinamenti Scolastici quale commissario ad acta, con facoltà di delega ad altro dirigente, anche a livello territoriale, assegnando il termine di novanta giorni per l’esecuzione su richiesta della parte interessata.
Quanto alle modalità di esecuzione, il commissario potrà avvalersi dell’istituto del pagamento in conto sospeso, ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.l. n. 669 del 1996, in caso di incapienza dei capitoli di bilancio destinati alla specifica spesa. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico dell’Amministrazione debitrice, non è stato previsto alcun compenso per l’attività commissariale.
Il TAR ha infine posto le spese a carico dell’Amministrazione soccombente, liquidandole in euro 400,00 oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori, dichiaratisi antistatari. La riduzione del compenso rispetto ai parametri tariffari è stata motivata dalla natura seriale del contenzioso e dall’elevata ripetitività dell’attività difensiva.
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Nota della Redazione
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