Accertamento dell’illegittimità del diniego di permesso in deroga e perdita di interesse (TAR Puglia n. 977 del 25.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di permesso di costruire in deroga, l’attestazione dell’interesse pubblico richiesta dall’art. 14, comma 1-bis, d.P.R. n. 380/2001 non può essere disattesa dal Consiglio comunale attraverso una motivazione generica e non persuasiva, tanto più quando gli uffici tecnici abbiano espresso parere favorevole di regolarità tecnica. La sopravvenuta perdita di interesse all’annullamento del provvedimento impugnato non preclude l’accertamento giurisdizionale dell’illegittimità dell’atto ai fini risarcitori, ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a., rimanendo affidata al giudice della domanda risarcitoria la verifica dei presupposti della responsabilità dell’amministrazione, con applicazione degli artt. 1227 e 2056 c.c. per la valutazione dei fattori concorrenti.

Il Fatto

Il proprietario di un immobile rustico sito in zona D2.3 del territorio comunale impugnava la deliberazione con cui il Consiglio comunale aveva negato il permesso di costruire in deroga richiesto per realizzare una struttura socio-assistenziale destinata a casa famiglia. L’intervento, subordinato alla stipula di un contratto preliminare con una cooperativa sociale, presupponeva il mutamento di destinazione d’uso da “artigianale” a “servizi socio-assistenziali”, ai sensi dell’art. 70 del Regolamento regionale n. 4/2007. Nonostante il parere favorevole degli uffici tecnici e l’istruttoria positiva, l’assemblea consiliare aveva negato l’attestazione dell’interesse pubblico richiesta dall’art. 14, comma 1-bis, d.P.R. n. 380/2001.

Il ricorrente deduceva la violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e dell’art. 14, comma 3, d.P.R. n. 380/2001, nonché l’eccesso di potere per difetto di motivazione e contraddittorietà, contestando anche profili di incompetenza e violazione dell’art. 49 TUEL. Nelle more del giudizio, l’avveramento della condizione cui era subordinato il contratto preliminare rendeva impossibile la realizzazione dell’intervento, determinando la perdita di interesse all’annullamento del provvedimento e la richiesta di accertamento dell’illegittimità ai fini risarcitori.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, accogliendo le censure relative al difetto di motivazione del diniego consiliare. Il Consiglio comunale, nonostante l’esistenza di un parere tecnico favorevole e l’impulso positivo del responsabile del settore urbanistico, non aveva deliberato in conformità all’art. 14 d.P.R. n. 380/2001, senza fornire ragioni persuasive in grado di giustificare il superamento dell’istruttoria positiva. Sul punto, la precedente ordinanza cautelare che disponeva il remand all’amministrazione non aveva sortito alcun effetto ricostruttivo.

Il Collegio ha ribadito che la presenza di pareri tecnici favorevoli impone all’organo deliberante un onere motivazionale rafforzato, non potendo il diniego fondarsi su valutazioni apodittiche. L’intervento in questione realizzava un’effettiva rigenerazione urbana e un recupero sociale, in coerenza con l’indirizzo espresso dalla Giunta comunale che aveva già disposto una variante semplificata al PRG per favorire il cambio di destinazione. La deroga, pertanto, non incontrava ostacoli ostativi essendo configurabile un tipico intervento di ristrutturazione edilizia ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 380/2001.

L’esito negativo della deliberazione è stato quindi considerato inficiato dai vizi dedotti, avendo determinato la perdita di una chance di valorizzazione del bene. Tuttavia, l’intervenuta perdita di interesse all’annullamento — per l’avveramento della condizione risolutiva prevista nel contratto preliminare — ha reso applicabile il meccanismo dell’art. 34, comma 3, c.p.a., secondo cui il giudice accerta l’illegittimità dell’atto ai soli fini risarcitori.

La Corte ha precisato che l’accertamento dell’illegittimità non implica automaticamente il diritto al risarcimento, rimanendo affidata al giudice della domanda risarcitoria la verifica dei requisiti della responsabilità dell’amministrazione: comportamento illecito, nesso causale e danno ingiusto. La valutazione dovrà considerare anche la dinamica sottesa alla sottoscrizione del contratto preliminare e la scadenza della condizione, potendo ricorrere fattori che diminuiscano o escludano il danno ai sensi degli artt. 1227 e 2056 c.c., ferma restando la possibilità di definizione transattiva della controversia ex art. 1965 c.c. Le spese di lite sono state compensate per la natura e peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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