Valore stimato dell’appalto e quinto d’obbligo: la qualificazione SOA si commisura all’importo realmente finanziato (TAR Abruzzo n. 212 del 08.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il valore stimato dell’appalto, ai sensi dell’art. 14, comma 4, d.lgs. n. 36/2023, deve essere determinato sull’importo totale pagabile al netto dell’IVA, includendo le opzioni o i rinnovi solo se esplicitamente stabiliti nei documenti di gara, reali, effettivamente programmabili e sorretti da adeguata copertura economico-finanziaria. Il cosiddetto quinto d’obbligo, ove inserito nel valore globale stimato in modo meramente formale e senza concreta capacità modificativa del contratto, non può essere considerato una opzione esercitabile e non incide sui requisiti di qualificazione. La qualificazione SOA richiesta ai concorrenti deve essere, pertanto, commisurata al valore reale dell’appalto, non a un importo fittiziamente maggiorato, pena la violazione dei principi di proporzionalità, massima concorrenza e favor partecipationis.
Il Fatto
La Provincia di Teramo indiceva una procedura aperta per l’affidamento di lavori di messa in sicurezza di strade provinciali, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. All’esito della gara, l’appalto veniva aggiudicato alla società prima classificata.
La società ottava classificata, capogruppo di un RTI, impugnava l’aggiudicazione deducendo tre motivi di ricorso: la mancata esclusione dei primi sette classificati per l’omessa dichiarazione di impegno ad assicurare una quota di occupazione giovanile del 30%; l’illegittima ammissione di operatori privi dell’attestazione SOA per la categoria prevalente OG3, Classe VII; la mancata esclusione di alcuni concorrenti per presunte violazioni delle prescrizioni sull’offerta tecnica. La seconda classificata proponeva ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha scrutinato il primo motivo, ritenendolo infondato. Il disciplinare di gara non prevedeva una separata dichiarazione di impegno per l’occupazione giovanile, essendo l’obbligo contenuto nella documentazione di gara. L’impegno è stato considerato validamente assunto tramite la dichiarazione generale di accettazione integrale di bando, disciplinare e capitolato, resa da tutti i concorrenti all’esito della presentazione dell’ALLEGATO D.
Con riferimento al secondo motivo, il Collegio ha esaminato il rapporto tra il valore complessivo dell’appalto indicato nell’art. 3 del disciplinare (euro 12.316.285,06) e il valore globale stimato riportato nell’art. 3.3 (euro 14.779.542,07), comprensivo del quinto d’obbligo. La ricorrente sosteneva che la qualificazione SOA avrebbe dovuto essere commisurata a quest’ultimo importo, con conseguente obbligo di esclusione degli operatori privi della classe richiesta.
Il Collegio ha chiarito che l’inclusione del quinto d’obbligo nel valore stimato è legittima solo se si tratta di una opzione reale, sorretta da copertura finanziaria. Nel caso di specie, l’Amministrazione ha confermato che l’inserimento era stato un mero refuso, mutuato dai modelli ANAC, senza alcuna previsione concreta di attivazione nel quadro economico dell’intervento. Richiedere una qualificazione per un importo maggiorato, privo di effettiva capacità modificativa, è stato considerato illegittimo in quanto lesivo del principio di proporzionalità e di massima concorrenza.
Quanto al terzo motivo, il TAR ne ha dichiarato l’inammissibilità: respinti i primi due motivi, l’eventuale accoglimento non avrebbe comunque comportato il conseguimento della prima posizione in graduatoria da parte della ricorrente. Nel merito, il motivo è stato ritenuto altresì infondato, poiché la mancata ripresa di alcune voci nel computo metrico delle migliorie costituiva oggetto di valutazione discrezionale della Commissione, non sindacabile in assenza di manifesta irrazionalità.
Il ricorso introduttivo è stato pertanto respinto, con conseguente declaratoria di improcedibilità del ricorso incidentale per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese di lite sono state poste a carico della ricorrente principale.
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Nota della Redazione
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