Improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse dichiarata dal ricorrente prima della decisione (TAR Lazio n. 9029 del 15.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse è dichiarata quando la parte ricorrente, prima che la causa sia trattenuta in decisione, manifesti espressamente di non avere più interesse alla definizione del merito. Il processo amministrativo è retto dal principio della domanda: il giudice non ha il potere di procedere d’ufficio né di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire. La dichiarazione univoca di venir meno dell’interesse preclude la decisione nel merito e impone la declaratoria di improcedibilità ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.

Il Fatto

Il ricorrente, candidato a un concorso pubblico bandito dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, impugnava il risultato della prova scritta, temendo che il punteggio riportato — pur superiore alla sufficienza — non gli consentisse di rientrare tra gli idonei vincitori. Nella memoria difensiva depositata l’11 dicembre 2025, il ricorrente dichiarava di non avere più interesse alla decisione del ricorso.

La Motivazione del Tribunale

Il Tribunale ha rammentato che il processo amministrativo si fonda sul principio della domanda: l’azione può essere attivata solo su iniziativa del soggetto che si ritiene leso dall’azione amministrativa. Sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, la parte conserva la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare la sopravvenuta carenza d’interesse.

Di fronte a un’univoca dichiarazione in tal senso, il giudice non può esaminare il merito della controversia, né può procedere d’ufficio o sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire. La conseguenza è la declaratoria di improcedibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.

La pronuncia richiama il consolidato orientamento del Consiglio di Stato (n. 4913/2012 e n. 3848/2016) e la successiva giurisprudenza amministrativa, secondo cui la manifestazione del venir meno dell’interesse preclude ogni decisione nel merito.

Il Collegio ha infine disposto la compensazione integrale delle spese tra le parti, in ragione della definizione in rito del giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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