Aspettativa docenti universitari per incarico sanitario e divieto di disapplicazione (TAR Toscana n. 619 del 30.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il collocamento in aspettativa senza assegni dei professori e dei ricercatori universitari ai quali sia stato attribuito un incarico di direzione di struttura complessa, ai sensi degli artt. 15, comma 7, e 15-ter, comma 2, del d.lgs. n. 502/1992, è disciplinato dall’art. 5, comma 16, del d.lgs. n. 517/1999, norma speciale rispetto alla previsione generale di cui all’art. 7, comma 1, della l. n. 240/2010. Il diniego o la limitazione dell’aspettativa possono fondarsi esclusivamente sul difetto del requisito oggettivo dell’incarico o sulla dimostrata incompatibilità dell’assenza del docente con le esigenze didattiche e di ricerca. La natura a tempo indeterminato del rapporto con l’azienda sanitaria è argomento irrilevante, poiché la norma richiama una tipologia di incarico e non la sua durata. L’Amministrazione non può disapplicare la norma speciale invocando la ratio di quella generale, né disconoscere il parere positivo del Consiglio di Dipartimento senza ritirarlo e richiederne uno nuovo. Il provvedimento di secondo grado che ometta di esternare le prevalenti ragioni di interesse pubblico, concrete e attuali è illegittimo.

Il Fatto

Il ricorrente, ricercatore universitario presso un Ateneo, è stato collocato in aspettativa senza assegni ex art. 5, comma 16, del d.lgs. n. 517/1999 per svolgere un incarico di direzione di struttura complessa presso un’azienda sanitaria. Nel tempo l’incarico è stato rinnovato e l’Ateneo ha prorogato l’aspettativa fino alla conclusione dell’ultimo incarico conferito, con provvedimento rettorale del 3 giugno 2025.

Con nota del 18 novembre 2025 l’Università ha avviato un procedimento di riesame e, con provvedimento del 5 dicembre 2025, ha disposto la revoca in autotutela della proroga, intimando al ricorrente di optare tra il rapporto con l’azienda sanitaria e quello con l’Ateneo, con decadenza automatica dal 1° gennaio 2026 in caso di mancata opzione. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento chiedendone l’annullamento e l’accertamento del proprio status.

La Motivazione della Corte

In via preliminare, il Collegio respinge l’eccezione di difetto di giurisdizione. Le domande attengono, per causa petendi e petitum, al rapporto di lavoro del ricorrente con l’Ateneo e non all’incarico conferito dall’azienda sanitaria, rimanendo la controversia devoluta al giudice amministrativo ai sensi degli artt. 3, comma 2, e 63, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001.

Nel merito, il giudice qualifica l’atto impugnato come annullamento in autotutela ex art. 21-nonies della l. n. 241/1990, pur denominato “revoca”, osservando che l’esito non muterebbe sotto il paradigma dell’art. 21-quinquies. L’atto è illegittimo perché non esterna le prevalenti ragioni di interesse pubblico, concrete e attuali, limitandosi al generico ripristino della legalità presuntamente violata. La mancanza è aggravata dal silenzio sulle osservazioni procedimentali del ricorrente.

Il Collegio esclude poi che l’aspettativa sia stata concessa illegittimamente. L’art. 5, comma 16 richiama una specifica tipologia di incarico e non la sua durata; il riferimento dell’Ateneo alla natura a tempo indeterminato del rapporto con l’azienda e alla necessità di un incarico ex art. 15-septies è errato, poiché l’art. 15, comma 7-quinquies, del d.lgs. n. 502/1992 vieta di utilizzare tali contratti per l’incarico di struttura complessa. Il rinnovo non altera la natura a tempo determinato dell’incarico.

Quanto al limite quinquennale di cui all’art. 7, comma 1, della l. n. 240/2010, la Sezione rileva che il contrasto tra le due previsioni si risolve con il principio di specialità, applicandosi la norma speciale. L’Amministrazione non può disapplicare una legge contrastante con un’altra, potendo disapplicare solo norme in contrasto con il diritto comunitario.

Infine, il Collegio censura il disconoscimento del parere favorevole del Consiglio di Dipartimento: l’atto consultivo non può essere considerato tamquam non esset, ma può solo essere ritirato con richiesta di un nuovo parere. È irrilevante il generico riferimento al convenzionamento, non previsto dalla norma come onere preventivo.

Il ricorso è quindi accolto quanto all’azione di annullamento, con ripristino dell’efficacia della proroga e condanna dell’Ateneo alle spese. È respinta l’azione di accertamento, avendo la pretesa natura di interesse legittimo e non di diritto soggettivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *