Accesso ai test psicoattitudinali: il diniego reiterato è atto meramente confermativo non impugnabile (TAR Lazio n. 11863 del 30.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La mera reiterazione di una richiesta di accesso agli atti già rigettata, non sorretta da elementi nuovi o da una diversa prospettazione dell’interesse legittimante, non impone all’amministrazione un riesame e rende legittimo e non autonomamente impugnabile il provvedimento meramente confermativo del precedente diniego, non tempestivamente gravato. Il diritto di accesso, ex art. 22 l. n. 241/1990, concerne esclusivamente i documenti esistenti e non quelli mai formati, sicché l’istanza volta a ottenere atti inesistenti o ulteriori rispetto a quelli già ostesi deve essere respinta.
Il Fatto
Il ricorrente, già vice ispettore della Polizia di Stato cessato dal servizio per inidoneità attitudinale, impugnava la nota del 13 febbraio 2026 con cui l’amministrazione aveva negato l’ostensione dei test attitudinali, delle risposte, delle griglie di valutazione e dei verbali della Commissione, insistendo per l’ordine di esibizione integrale. La domanda si inseriva in un contenzioso più ampio avverso il giudizio di inidoneità, già pendente innanzi al TAR con altro ricorso. L’amministrazione eccepiva l’inammissibilità per intervenuta decadenza e l’infondatezza nel merito, avendo già esitato l’accesso nel 2025.
La Motivazione della Corte
Il Collegio distingue le domande del ricorrente: da un lato, la richiesta di atti ulteriori (verbali interni, note, giudizi) rispetto a quelli già acquisiti; dall’altro, la contestazione del rifiuto di ostensione dei questionari attitudinali, già opposto nel febbraio 2025. Rispetto alla prima, il ricorso è infondato: nessun elemento concreto ne dimostra l’esistenza, e l’accesso, ai sensi dell’art. 22 l. n. 241/1990, può riguardare solo documenti esistenti e non quelli mai formati, secondo il principio richiamato dal Consiglio di Stato, VI, 13 maggio 2025, n. 4085.
Quanto alla seconda, le doglianze sono inammissibili: la nuova istanza del 18 gennaio 2026 non era sorretta da fatti nuovi né da una diversa prospettazione dell’interesse, essendo motivata da generiche esigenze difensive nel giudizio già pendente, analoghe a quelle del 2025. La nota del 13 febbraio 2026 si configura come atto meramente confermativo del diniego del 25 febbraio 2025, non impugnato nei termini di cui all’art. 116 c.p.a..
La Corte richiama il principio espresso dal Consiglio di Stato, VII, 28 novembre 2025, n. 9376, che a sua volta cita Cons. St., Sez. V n. 7999 del 2022 e Ad. Plen. n. 7 del 2006: la reiterazione di una richiesta già rigettata non obbliga l’amministrazione a un nuovo esame e rende non autonomamente impugnabile il provvedimento confermativo.
Il ricorso è quindi in parte respinto e in parte dichiarato inammissibile, con spese integralmente compensate avuto riguardo alle circostanze del caso.
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Nota della Redazione
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