Silenzio sul procedimento di VIA e termini perentori per impianti non prioritari (TAR Sardegna n. 1190 del 08.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
I termini del procedimento di VIA disciplinati dall’art. 25 del d.lgs. n. 152/2006 sono perentori, anche in presenza di una nuova pubblicazione conseguente a integrazioni progettuali, che apre una nuova consultazione limitata alle sole modifiche senza far decorrere un nuovo termine di centotrenta giorni. Il criterio di priorità nella trattazione delle istanze introdotto dall’art. 8 cod. amb. non deroga alla perentorietà dei termini e assume rilievo meramente organizzativo interno. Il silenzio-inadempimento integra una condotta a carattere permanente, che resta configurabile anche se i presupposti del termine maturano nel corso del giudizio. L’accoglimento dell’azione avverso il silenzio va tuttavia conformato in modo da non consentire all’operatore di superare i progetti già calendarizzati, restando la condanna a provvedere nei limiti della quota dedicata ai progetti PNIEC non prioritari.
Il Fatto
La società ricorrente ha presentato in data 19 febbraio 2024 istanza di VIA ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 152/2006 per la realizzazione di un impianto agrivoltaico e delle opere di connessione, della potenza di 53,996 MW. Trascorsi i termini procedimentali senza che la Commissione tecnica PNRR-PNIEC predisponesse lo schema di provvedimento e senza che il Ministero definisse il procedimento, la società ha diffidato l’amministrazione in data 28 aprile 2026.
Ha quindi proposto ricorso avverso il silenzio, chiedendo l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia, la declaratoria della natura soprassessoria o l’annullamento della nota ministeriale del 18 maggio 2026 e la condanna a provvedere ai sensi dell’art. 25 del T.U.A.. Le amministrazioni intimate hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso, assumendo che fosse stato notificato prima del decorso del termine di centotrenta giorni dalla seconda pubblicazione della documentazione integrata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione preliminare richiamando l’art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 152/2006. Dalla lettura della norma si ricava che, in caso di integrazioni progettuali, il legislatore ha previsto un nuovo termine di trenta giorni per le sole osservazioni sulle modifiche, senza disporre il decorso di un nuovo termine di centotrenta giorni. La Commissione resta pertanto tenuta a esprimersi entro il termine decorrente dalla pubblicazione originaria, soluzione coerente con il favor legislativo per la celere autorizzazione degli impianti da fonti rinnovabili.
Anche a voler opinare diversamente, è dirimente il rilievo che il silenzio-inadempimento costituisce condotta a carattere permanente. Richiamando Cons. Stato n. 5654/2022, il Tribunale osserva che non si determina alcuna mutatio libelli se i presupposti del termine maturano nelle more del giudizio, dovendosi evitare un inutile aggravio a carico del ricorrente.
Nel merito il ricorso è fondato. È pacifico che i termini dell’art. 25 del T.U.A. siano stati superati senza conclusione del procedimento. Il Collegio dà continuità all’orientamento consolidato in materia analoghe, richiamando proprie precedenti decisioni e pronunce di altri Tribunali amministrativi. Il carattere perentorio dei termini non è revocabile in dubbio, in coerenza con il Regolamento (UE) 2022/2577 e con la qualificazione degli interventi come di interesse pubblico prevalente. La mancata espressione dei pareri nei termini o l’espressione di pareri negativi non elidono l’obbligo di pronuncia espressa del Ministero.
Il numero elevato di istanze in corso e il criterio di priorità basato sulla maggiore potenza non giustificano lo sforamento dei tempi. In assenza di un provvedimento organizzativo attuativo, la sola modifica dell’art. 8, comma 1, cod. amb. non legittima una sospensione ex lege e a tempo indeterminato dei procedimenti relativi a progetti di potenza inferiore. Le difficoltà operative spettano all’amministrazione, non al privato istante.
Il Collegio specifica poi gli effetti dell’accertamento, recependo l’insegnamento di Cons. Stato n. 6503 del 22 luglio 2025. Il criterio di priorità non determina una dequotazione della vincolatività dei termini, ma la condanna a provvedere va strutturata in modo che il progetto resti inserito nel sistema delle quote. Il Ministero e il Ministero della cultura devono quindi provvedere entro novanta giorni, previa valutazione del progetto in priorità rispetto alla sola quota non inferiore a due quinti dedicata ai progetti PNIEC non prioritari, nelle sedute già calendarizzate o in una seduta straordinaria. In caso di mancata ottemperanza sarà nominato un commissario ad acta. La domanda caducatoria proposta in via subordinata resta assorbita; le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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