Sindacato del giudice amministrativo sulle scelte regolatorie AGCOM sui prezzi all’ingrosso (Cons. Stato n. 8985 del 11.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le scelte regolatorie con cui l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni definisce i prezzi all’ingrosso dei servizi di accesso alla rete fissa sono espressione di discrezionalità tecnica e sfuggono al sindacato di merito del giudice amministrativo quando risultano sorrette da motivazione adeguata e non manifestamente illogiche o irragionevoli. Il principio dell’orientamento al costo effettivo ed efficiente non impone all’Autorità un esito predeterminato, ma richiede coerenza tra modello di costo adottato, obiettivi di regolazione e risultati raggiunti. La verificazione ex art. 66 c.p.a. costituisce lo strumento con cui il giudice amministrativo accerta la correttezza dei calcoli regolatori quando la controversia richieda competenze tecniche. I motivi aggiunti in appello sono ammissibili solo nei ristretti limiti dell’art. 104, comma 3, c.p.a., dovendosi interpretare in senso restrittivo la deroga al divieto dei nova.
Il Fatto
L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con delibera n. 348/19/CONS, ha definito l’analisi dei mercati dei servizi di accesso alla rete fissa, confermando in capo all’operatore ex monopolista gli obblighi di accesso, trasparenza, non discriminazione, contabilità dei costi e controllo dei prezzi, con una regolazione differenziata per alcuni comuni.
Un operatore concorrente ha impugnato la delibera davanti al TAR Lazio, che ha respinto il ricorso. Proposto appello, l’operatore ha poi dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse su alcuni motivi. La Sezione ha disposto una verificazione sul calcolo del costo della banda Ethernet e, all’esito, ha deciso sull’appello integrato da motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via preliminare l’improcedibilità parziale per sopravvenuta carenza di interesse e l’inammissibilità dei motivi aggiunti proposti in appello. Questi ultimi, osserva la Sezione, derogano in via eccezionale al divieto dei nova e richiedono la sopravvenuta conoscenza di documenti non prodotti in primo grado: circostanza esclusa, poiché il fattore di conversione contestato era già noto all’appellante e ricavabile dai suoi stessi atti difensivi.
Sul costo della banda Ethernet, la Corte valorizza l’esito della verificazione, che ha confermato la correttezza della percentuale di riduzione applicata. Il verificatore ha chiarito che la determinazione dei costi per l’anno 2018 non dipende dai costi deliberati per l’anno precedente, qualunque sia il fattore di conversione adottato. Le osservazioni dell’appellante non contestano il percorso logico seguito, sicché il motivo è respinto.
Quanto alla banda ATM, la Sezione esclude l’illogicità della scelta di mantenere invariati i prezzi. La misura si lega alla politica della migrazione amministrativa, volta a incentivare la tecnologia Ethernet, e opera come misura conformativa del mercato ex ante. Irrilevante è la facoltà del singolo operatore di avvalersene, poiché la valutazione regolatoria si confronta con l’id quod plerumque accidit.
Sul costo di back office, il Collegio ritiene che i tempi stimati dall’appellante siano riferiti alla propria prospettiva e non a quella dell’operatore regolato; le attività considerate non risultano integralmente automatizzabili. Sulla mancata riduzione dei canoni in rame, la Corte rileva che il modello di costo ricalcola i costi assumendo volumi complessivi sostanzialmente costanti, sterilizzando l’effetto della migrazione, e che la regolazione persegue anche l’efficienza allocativa complessiva.
L’appello è quindi in parte improcedibile e in parte infondato; i motivi aggiunti sono dichiarati inammissibili. Le spese seguono la soccombenza e gravano sull’appellante, insieme agli ulteriori costi di verificazione.
Nota della Redazione
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