Accesso all’offerta tecnica dell’aggiudicatario e segreto commerciale generico (TAR Calabria n. 1618 del 10.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
La stazione appaltante che oscuri integralmente la relazione tecnica dell’aggiudicatario è tenuta a verificare in concreto l’esistenza di segreti tecnici e commerciali e a motivare in modo specifico il diniego, non potendo fondarlo su formule generiche riferite al know-how aziendale. Gli operatori collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria godono, ai sensi dell’art. 36 d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, di un regime ostensivo privilegiato, con interesse differenziato presunto iuris et de iure, salva opposizione motivata e comprovata dell’offerente. Il nesso di strumentalità della documentazione rispetto alle esigenze difensive è in re ipsa. In difetto di opposizione e di motivazione adeguata, l’accesso difensivo va garantito.

Il Fatto

La società ricorrente, seconda classificata, apprende l’aggiudicazione della procedura per il servizio di gestione, manutenzione e logistica distributiva degli ausili terapeutici e ne chiede l’accesso agli atti. Il responsabile del procedimento trasmette la documentazione, ma la relazione tecnica dell’aggiudicatario è integralmente oscurata.

La ricorrente impugna le note di riscontro e la determinazione di non pubblicare in piattaforma le offerte tecniche dei primi cinque classificati, lamentando la violazione degli artt. 35 e 36 d.lgs. n. 36/2023 e del diritto di difesa. La stazione appaltante si costituisce sostenendo l’esistenza di segreti tecnici e commerciali e l’insufficienza dell’interesse differenziato. La controinteressata non si costituisce.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il rito. Poiché la ricorrente ha agito prima della comunicazione di aggiudicazione, ma dopo averne avuto conoscenza e dopo aver presentato istanza ostensiva, la controversia rientra nell’art. 116 c.p.a. L’omessa pubblicazione in piattaforma e l’omessa decisione sulle istanze di oscuramento determinano la riespansione del rito ordinario, stante la natura eccezionale del rito super-accelerato del codice dei contratti pubblici, come affermato da Cons. Stato, Sez. III, n. 6620 del 2025.

Nel merito, il Tribunale richiama la medesima pronuncia per escludere che l’operatore collocato nei primi cinque posti debba comprovare un interesse differenziato: il legislatore lo presume iuris et de iure. Solo davanti a una richiesta di oscuramento motivata e comprovata sorge l’onere di allegare l’indispensabilità della documentazione ai fini difensivi, su cui la stazione appaltante deve pronunciarsi con ponderata motivazione.

Il percorso argomentativo si snoda sul bilanciamento tra riservatezza e effettività della tutela giurisdizionale. La Corte richiama la giurisprudenza europea — CGUE, Grande Sezione, 7 settembre 2021, causa C-927/19, e CGUE, Sez. IV, 17 novembre 2022, causa C-54/21 — secondo cui le regole sugli appalti mirano a una concorrenza non falsata e impongono di non divulgare informazioni utilizzabili a tal fine. Tuttavia, senza informazioni sufficienti l’offerente escluso non può verificare la legittimità dell’aggiudicazione né esercitare un ricorso efficace.

Sul piano interno, il Collegio richiama Cons. Stato, Sez. V, n. 6448 del 2022 e TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 3235 del 2024: la deduzione dei segreti non può annichilire il diritto di difesa, perché la partecipazione alla gara comporta l’accettazione delle regole di trasparenza, e nell’ordinamento è ormai riconosciuto pieno valore all’accesso difensivo.

Nel caso concreto manca qualsiasi opposizione dell’aggiudicataria, che non si è costituita, e le giustificazioni del responsabile del procedimento risultano generiche. Il ricorso è pertanto accolto, con assegnazione di dieci giorni per garantire l’accesso alla relazione tecnica e condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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