Divieto comunale impianti telefonia mobile richiede valutazione in concreto (Cons. Stato n. 8986 del 11.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il regolamento comunale che stabilisce una distanza minima di 50 metri degli impianti di telefonia mobile dal perimetro di strutture scolastiche e sanitarie non configura un divieto generalizzato di installazione, ma un criterio di localizzazione che richiede applicazione mediata da una valutazione in concreto. Il diniego che si fondi sul solo dato regolamentare, senza ponderazione dei contrapposti interessi e senza istruttoria sulle alternative e sui livelli di emissione, è illegittimo per difetto di motivazione e di istruttoria. Resta fermo che i comuni possono individuare siti sensibili in modo specifico, ma non introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio, né incidere sui limiti di esposizione riservati allo Stato.

Il Fatto

La società di telefonia presentava nel giugno 2021 una SCIA ex art. 87-bis del d.lgs. n. 259/2003 per la modifica di un impianto preesistente e per la coubicazione di un secondo operatore sull’infrastruttura di proprietà di un terzo, ubicata nel centro di Napoli. Il Comune avviava il procedimento con preavviso di diniego ex art. 10-bis della legge n. 241/1990 e rigettava l’istanza nell’agosto 2021 richiamando il regolamento comunale, che vieta l’installazione a distanza inferiore a 50 metri da strutture scolastiche e sanitarie, e reputando l’intervento alla stregua di nuova installazione.

Il TAR Campania respingeva il ricorso e dichiarava inammissibili i motivi aggiunti. La società appellava, contestando il potere comunale di imporre simili limitazioni e deducendo l’indisponibilità di siti alternativi idonei a garantire la copertura del centro cittadino.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 8, comma 6, della legge n. 36/2001, che consente ai comuni di adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico, escludendo limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio. Richiamata la giurisprudenza della Sezione (Cons. Stato, Sez. VI, n. 8894/2022; n. 3679/2019; n. 10992/2022; n. 3540/2024), si ribadisce che le infrastrutture di comunicazione sono assimilate alle opere di urbanizzazione primaria e devono essere compatibili con ogni destinazione urbanistica.

La Corte valorizza la Corte cost. n. 331/2003, che ha dichiarato illegittimo un divieto regionale di installazione entro 75 metri da edifici scolastici e sanitari, perché un siffatto limite, in contesti urbani densi, può rendere impossibile una rete completa di infrastrutture. La modifica dell’art. 8 a opera dell’art. 38, comma 6, d.l. n. 76/2020 ha confermato tale lettura, ammettendo la specificazione dei siti solo in negativo e non quale individuazione dei soli punti consentiti.

Sul piano concreto, il Collegio rileva che l’impianto è antecedente al regolamento, che l’indisponibilità di siti alternativi risulta documentata da relazione tecnica non contestata con risultanze tecniche, e che il protocollo “Buone pratiche” prevede espressamente la possibilità di autorizzare modifiche, adeguamenti e condivisioni di impianti preesistenti posti a meno di 50 metri, subordinandola a una ponderazione degli interessi.

Tale ponderazione è mancata: il Servizio competente non si è espresso nel merito limitandosi a richiamare l’art. 89 del d.lgs. n. 259/2003 e a invocare apoditticamente la tutela della popolazione infantile, pur in presenza di livelli di emissione validati dall’ARPA. Il diniego si fonda quindi sul solo divieto regolamentare, interpretato in senso più restrittivo del protocollo, e si traduce in una limitazione generalizzata incompatibile con il quadro normativo.

L’appello è pertanto accolto, la sentenza di primo grado riformata e il diniego annullato per difetto di motivazione e di istruttoria, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione. Il regolamento è interpretato in senso costituzionalmente e normativamente conforme, quale fonte che impone una valutazione caso per caso. Le spese del doppio grado sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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