Poteri extra ordinem del sindaco prevalgono sull’accertamento di responsabilità (TAR Campania n. 4481 del 16.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La circostanza che l’ordinamento preveda, per la rimozione dei rifiuti, il rimedio tipico di cui all’art. 192 del d.lgs. n. 152/2006 non esclude, nella sussistenza dei relativi presupposti, la possibilità del ricorso allo strumento extra ordinem delle ordinanze contingibili e urgenti ex art. 54 Tuel. L’ordinanza di messa in sicurezza d’emergenza può essere legittimamente adottata prescindendo dall’accertamento della responsabilità dell’inquinamento, i cui tempi di verifica risultano incompatibili con l’urgenza di garantire la sicurezza del sito. Tali ordinanze possono essere assunte non solo per porre rimedio a danni già verificatisi, ma anche per prevenire gravi pericoli per l’incolumità pubblica, ivi inclusi quelli derivanti da fenomeni di inquinamento ambientale. L’esigenza di fronteggiare l’imminente pericolo giustifica altresì l’obliterazione dell’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di una ditta individuale operante nel settore ambientale, ha impugnato l’ordinanza con cui il Sindaco gli aveva ingiunto la rimozione dei rifiuti rinvenuti nell’area di esercizio dell’attività d’impresa, nonché lo svolgimento di un’indagine preliminare per accertare l’eventuale superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione. Il provvedimento, fondato su riscontri della Guardia di Finanza, è stato adottato ai sensi degli artt. 50 e 54 Tuel, nonché dell’art. 192 del Codice dell’ambiente.

A sostegno del ricorso, la parte ha dedotto l’omesso accertamento della responsabilità per l’abbandono dei rifiuti, la natura non pericolosa del materiale rinvenuto, l’insussistenza dei presupposti per l’esercizio del potere extra ordinem e la sproporzionalità dell’ingiunzione relativa all’intera area, oltre alla dedotta impossibilità di eseguire la bonifica per il sopravvenuto sequestro penale del sito.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha preliminarmente qualificato il provvedimento come ordinanza contingibile e urgente, pur in presenza di plurimi riferimenti normativi, valorizzando il richiamo alla ravvisata indispensabilità di prevenire potenziali situazioni di pericolo o danno alla salute pubblica e all’ambiente.

Ha quindi richiamato i propri precedenti, affermando che la previsione del rimedio tipico dell’art. 192 del Codice dell’ambiente non osta all’esercizio del potere extra ordinem, costituente misura di chiusura del sistema a tutela dell’incolumità pubblica. La legittimità dell’ordinanza va valutata con riguardo ai soli presupposti del potere, individuati nella sussistenza del pubblico interesse alla salvaguardia della salute e della salubrità ambientale: ne consegue che l’accertamento della responsabilità dell’inquinamento non costituisce condizione per l’adozione delle misure di messa in sicurezza d’emergenza, potendo anzi l’attesa di tale verifica risultare incompatibile con l’urgenza.

Quanto alla dedotta violazione del contraddittorio, il Collegio ha osservato che il requisito dell’urgenza, che legittima l’esercizio dei poteri extra ordinem, giustifica l’obliterazione dell’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento, non trovando applicazione l’art. 192, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006.

Il Tribunale ha infine escluso i vizi di proporzionalità e di difetto di istruttoria, rilevando come l’ingente quantitativo di rifiuti e le loro modalità di accumulo, prive di protezione della matrice suolo, fossero attestate dagli accertamenti della Guardia di Finanza e confermate dalle stesse deduzioni della parte ricorrente. Quanto al dedotto sequestro preventivo, la Corte ne ha escluso ogni rilievo invalidante, trattandosi di circostanza che può incidere solo sulle modalità e sui tempi della materiale esecuzione delle operazioni, non sulla legittimità del provvedimento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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