Offerta tecnica e soccorso istruttorio nel nuovo codice degli appalti (Cons. Stato n. 5469 del 08.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel vigore del d.lgs. n. 36 del 2023, l’offerta tecnica formulata in termini ambigui o dal contenuto non pienamente intellegibile non legittima la stazione appaltante all’esclusione del concorrente, ma impone l’attivazione del soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 101 del d.lgs. n. 36 del 2023, dovendosi interpretare le dichiarazioni dell’offerente in modo complessivo e secondo buona fede. La lex specialis che richieda una “descrizione particolareggiata” dei servizi non impone un livello di dettaglio uniforme per tutte le prestazioni, essendo ragionevole che alcune richiedano maggiore analiticità. L’obbligo di utilizzare automezzi classificati euro 5 o euro 6 non implica quello di indicare la classe di ciascun mezzo. Infine, la soppressione del criterio aritmetico dei quattro quinti non comporta un divieto per la stazione appaltante di riutilizzarlo quale soglia di anomalia, restando la scelta rimessa alla sua discrezionalità, con il solo limite della ragionevolezza.

Il Fatto

La vicenda prende avvio da una procedura di gara indetta da un Comune campano per l’affidamento, per cinque anni, dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, di igiene urbana e servizi complementari, con importo a base d’asta superiore a diciannove milioni di euro. All’esito della valutazione, la società gestore uscente del servizio si collocava al secondo posto della graduatoria, mentre l’aggiudicazione veniva disposta in favore di altra concorrente, che aveva offerto un ribasso più consistente.

Il gestore uscente impugnava dinanzi al TAR Campania – Salerno la determinazione di approvazione dei verbali di gara e l’aggiudicazione, articolando tre motivi e chiedendo, con motivi aggiunti, la declaratoria di inefficacia del contratto e il risarcimento del danno. Il TAR, con sentenza n. 207 del 2026, respingeva il ricorso, ritenendo infondate tutte le censure. La società proponeva quindi appello, affidato a quattro motivi, insistendo in particolare sull’errata attribuzione del punteggio relativo ai distributori automatici aggiuntivi, che avrebbe dovuto condurre al suo collocamento al primo posto, e sulla mancata verifica di anomalia dell’offerta dell’aggiudicataria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il motivo incentrato sull’offerta tecnica dell’aggiudicataria, con riferimento al sub-criterio relativo ai distributori automatici aggiuntivi. L’appellante sosteneva che la controinteressata non avesse offerto alcun distributore ulteriore rispetto ai tre già prescritti come obbligatori dal capitolato, e che l’attribuzione del relativo punteggio premiale fosse perciò errata. Il Consiglio di Stato ritiene l’interpretazione dell’appellante eccessivamente formalistica: la dichiarazione contenuta nella tabella della miglioria esprime chiaramente la volontà di mettere a disposizione sei distributori, con tre aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal capitolato.

Le dichiarazioni dell’offerente, osserva la Corte, vanno interpretate in modo complessivo e globale, alla luce del criterio di buona fede, senza eccessivi formalismi. Non può dunque sostenersi che la controinteressata abbia subordinato la prestazione a un evento futuro e incerto o abbia previsto prestazioni alternative. Il Collegio aggiunge un rilievo di sistema: ove pure la dichiarazione fosse stata astrattamente dubbia, la stazione appaltante non avrebbe potuto escludere l’offerta, ma avrebbe dovuto chiedere chiarimenti ai sensi dell’art. 101 del d.lgs. n. 36 del 2023, in linea con l’orientamento della giurisprudenza prevalente, richiamando Cons. Stato, sez. V, n. 6961 del 2024 in tema di soccorso istruttorio processuale.

Quanto al profilo della asserita carenza di descrizione particolareggiata dei servizi, il Collegio rileva che il disciplinare imponeva la presentazione di una relazione tecnica e di un quadro sinottico delle migliorie, entrambi correttamente assolti dall’aggiudicataria. Il concetto di “descrizione particolareggiata” è indeterminato e non tiene conto della natura dei diversi servizi, alcuni dei quali richiedono ragionevolmente maggiore dettaglio di altri. La lex specialis, inoltre, non imponeva né un distinto quadro riepilogativo dei servizi né un piano di assorbimento del personale.

Sul secondo profilo, concernente l’obbligo di indicare la classe energetica di ciascun automezzo, la Corte osserva che euro 5 ed euro 6 costituiscono obblighi distinti dall’onere dichiarativo: l’obbligo di utilizzare solo mezzi di una determinata classificazione non implica quello di specificarla per ogni singolo automezzo, essendo sufficiente l’appartenenza a una delle classi ammesse.

Infine, quanto alla mancata attivazione della verifica di anomalia, il Consiglio di Stato riconosce che il nuovo codice ha soppresso la soglia aritmetica dei quattro quinti, ampliando la discrezionalità della stazione appaltante, ma esclude che da ciò derivi un automatico divieto di riutilizzare quel criterio. La scelta del criterio resta nella discrezionalità dell’amministrazione, con il solo limite della ragionevolezza, e nel caso di specie non è stata dimostrata l’irragionevolezza del suo esercizio. Il rigetto dei motivi di annullamento travolge logicamente le domande di inefficacia del contratto e di risarcimento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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