Siti preferenziali nel piano comunale non sono siti esclusivi per le antenne (TAR Toscana n. 809 del 02.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di localizzazione delle stazioni radio base, il Comune non può individuare i siti in cui è consentita l’installazione trasformando quelli indicati dal piano in punti esclusivi. La specificazione dei siti è ammessa solo in negativo, a fini di tutela di siti sensibili determinati in modo specifico, mentre è esclusa ogni limitazione alla localizzazione in aree generalizzate del territorio per reti di comunicazioni elettroniche. I siti preferenziali del piano esprimono un criterio di localizzazione, non un limite, e non esonerano l’Amministrazione dalla valutazione in concreto dell’interesse pubblico sotteso al progetto del gestore. Il diniego fondato sulla sola non riconducibilità dell’area ai siti predeterminati è illegittimo per difetto di istruttoria e di motivazione. Spetta all’operatore, e non al gestore, dimostrare l’inidoneità dei siti individuati dagli strumenti comunali.
Il Fatto
La società ricorrente ha chiesto al Comune di Castelfranco di Sotto l’autorizzazione per una nuova stazione radio base ai sensi dell’art. 44 d.lgs. n. 259/2003. L’Amministrazione ha respinto l’istanza il 20 settembre 2023, rilevando la non conformità della postazione alla pianificazione comunale e, in particolare, al punto 5.2.13 del piano territoriale aggiornato, che assegna spazi specifici alla rete del gestore. Il diniego è stato confermato il 9 novembre 2023.
La società ha impugnato i due provvedimenti, il piano, la mappa delle localizzazioni e il regolamento comunale, deducendo vizi di istruttoria, violazione della normativa sulle comunicazioni elettroniche, incompetenza e sviamento, con richiesta subordinata di disapplicazione degli atti di pianificazione. Il Comune si è costituito; la Regione non si è costituita.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il ricorso per la censura assorbente relativa al difetto di istruttoria. L’art. 8, comma 6, legge n. 36/2001, nel testo aggiornato, consente ai Comuni di adottare regolamenti per il corretto insediamento urbanistico degli impianti, ma con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio.
Il Tribunale richiama il favor per la realizzazione delle reti: l’art. 3, comma 2, d.lgs. n. 259/2003 qualifica la fornitura di reti e servizi come attività di preminente interesse generale; l’art. 43, comma 4 assimila le infrastrutture alle opere di urbanizzazione primaria; l’art. 51, comma 1 attribuisce agli impianti il carattere di pubblica utilità. Da ciò deriva il principio della capillarità della localizzazione e la compatibilità degli impianti con ogni destinazione urbanistica.
Il Comune, invece, ha ritenuto ostativa la sola assenza dell’attestazione di conformità al piano, omettendo sia la conferenza di servizi sia ogni valutazione sulle caratteristiche concrete dell’impianto. L’Ente ha così letto i siti preferenziali come siti esclusivi, rovesciando l’onere di dimostrare l’inidoneità del sito sul gestore.
La giurisprudenza richiamata — Cons. Stato, sez. VI, n. 5284 del 2022, Cons. Stato, sez. VI, n. 2621 del 2023, T.A.R. Toscana n. 48 del 2022 — distingue tra criteri di localizzazione e limiti alla localizzazione. La specificazione dei siti è ammessa solo in negativo. Il Collegio conclude che è consentito un criterio preferenziale, ma non un limite localizzativo: il Comune doveva verificare se prevalesse l’interesse pubblico posto a base del giudizio ex ante di preferenza o quello alla localizzazione progettata per garantire la copertura.
Il ricorso è pertanto accolto, con assorbimento degli altri motivi, e i provvedimenti di diniego sono annullati. Le spese sono compensate per la complessità della questione.
Nota della Redazione
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