L’inerzia sull’accesso agli atti si supera con il commissario ad acta (TAR Sicilia n. 3584 del 15.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato che ha accolto la pretesa ostensiva, la mancata costituzione dell’amministrazione ritualmente evocata integra non contestazione dei fatti costitutivi dedotti dal ricorrente, ai sensi dell’art. 64, comma 4, cod. proc. amm., dovendosi dedurre che l’ente non abbia difese utili da opporre. Accertato l’inutile decorso del termine assegnato in sentenza e l’assenza di prova dell’adempimento, il giudice ordina l’integrale esecuzione del titolo e nomina commissario ad acta il Direttore Generale dell’ente, senza compenso e con facoltà di delega. La natura documentale della pretesa consente di escludere le penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., risultando sufficiente l’intervento sostitutivo. Le spese seguono la soccombenza, con distrazione in favore dei difensori antistatari, e sono liquidate tenendo conto della connotazione seriale del contenzioso e della ridotta attività difensiva.
Il Fatto
Con precedente pronuncia questo Tribunale aveva riconosciuto il diritto della ricorrente ad accedere ai documenti indicati in ricorso e aveva condannato l’amministrazione sanitaria al soddisfacimento della pretesa entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione. La sentenza, ritualmente notificata, era passata in giudicato secondo l’attestazione in atti.
Non avendo l’ente dato spontanea esecuzione, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 112 cod. proc. amm., chiedendo la nomina di un commissario ad acta, la condanna alle spese con distrazione e l’applicazione di una ulteriore somma ai sensi dell’art. 114, quarto comma, lett. e), cod. proc. amm. L’amministrazione, regolarmente evocata presso l’indirizzo PEC estratto da pubblici elenchi, non si è costituita.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato la sussistenza dei presupposti dell’ottemperanza: il titolo esecutivo è ritualmente notificato e definitivo, il termine fissato in sentenza è decorso e non risulta alcun adempimento da parte dell’ente. La ricorrente ha quindi fornito la prova del fatto costitutivo del diritto ad agire, secondo la previsione dell’art. 112, comma 2, lett. a), cod. proc. amm.
Su tale prova si è innestato il rilievo centrale della decisione. Poiché la notifica del ricorso è stata regolarmente eseguita, l’inerzia difensiva dell’amministrazione determina l’applicazione del principio di non contestazione ex art. 64, comma 4, cod. proc. amm. Il giudice ne trae la conseguenza che l’ente non avesse difese utili da opporre rispetto a quanto dedotto in ricorso e riscontrato dal Collegio.
Accertato l’inadempimento, il Tribunale ha ordinato all’ASP di dare integrale esecuzione al giudicato entro trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione di parte, se anteriore. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore Generale dell’ente, senza compenso, con facoltà di delega a dirigente o funzionario in possesso della necessaria professionalità. L’intervento sostitutivo è subordinato a espressa e formale richiesta della parte e deve essere comunicato alla Segreteria della Sezione.
Quanto alla domanda di penalità di mora, il Collegio l’ha respinta. La sola previsione dell’intervento sostitutivo è stata ritenuta sufficiente a sollecitare l’esecuzione, avuto riguardo all’oggetto della controversia, costituito dall’ostensione di documenti amministrativi. Le spese sono state poste a carico dell’ente secondo il criterio della soccombenza, con distrazione ai procuratori antistatari, e liquidate in misura ridotta in ragione della serialità del contenzioso e della mancata costituzione della controparte.
Nota della Redazione
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