L’atto di riassunzione presso il giudice competente può essere depositato in forma cartacea (Cass. civ. Sez. 3 n. 11072 del 24.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’atto di riassunzione della causa innanzi al giudice competente, integrando una nuova costituzione che instaura il rapporto processuale dinanzi a un nuovo giudice, non ha natura di atto endoprocessuale ai sensi dell’art. 16-bis d.l. n. 179/2012. Ai fini della normativa sul processo telematico, sono atti endoprocessuali soltanto quelli depositati innanzi allo stesso ufficio giudiziario. Ne consegue che l’atto di riassunzione può essere depositato anche in modalità cartacea e non obbligatoriamente telematica, senza che possa configurarsi alcuna nullità.
Il Fatto
Il socio, già amministratore di una società poi dichiarata fallita, aveva conferito due incarichi alla propria società omonima per prestazioni mai eseguite. Il Fallimento aveva quindi agito sia per far valere la responsabilità dell’ex amministratore, sia per ottenere la revocatoria di un atto di costituzione del fondo patrimoniale stipulato dallo stesso con la moglie.
L’azione, inizialmente proposta dinanzi al Tribunale di Pisa, era stata riassunta dinanzi al Tribunale di Firenze a seguito di declinatoria di incompetenza territoriale. Il giudice di merito aveva accolto entrambe le domande, rigettando l’eccezione di nullità della riassunzione, effettuata con deposito cartaceo anziché telematico, in applicazione della regola del raggiungimento dello scopo. La Corte d’Appello aveva confermato la decisione, rigettando sia l’appello principale dei convenuti, sia quello incidentale del Fallimento.
La Motivazione della Corte
I ricorrenti hanno dedotto la violazione dell’art. 16-bis, commi 1, 4, 8 e 9, d.l. n. 179/2012, convertito con modificazioni dalla l. n. 221/2012, in relazione agli artt. 50, 125 disp. att. c.p.c. e 307, terzo comma, c.p.c., sostenendo che la riassunzione, quale prosecuzione del rapporto processuale, avrebbe dovuto essere depositata esclusivamente in modalità telematica, con consequenziale nullità per la violazione di norme poste a tutela di interessi pubblicistici e inderogabili.
La Corte ha ritenuto il motivo infondato, richiamando il principio già affermato da Cass. n. 31834/2024, nonché da Cass. n. 22724/2025 con riferimento al giudizio di rinvio. L’atto di riassunzione, integrando una nuova costituzione che instaura il rapporto processuale dinanzi a un nuovo giudice, non costituisce un atto endoprocessuale ai sensi dell’art. 16-bis d.l. n. 179/2012.
La nozione di atto endoprocessuale, ai fini della disciplina sul processo telematico, va circoscritta agli atti depositati dinanzi allo stesso ufficio giudiziario. Ne discende che l’atto di riassunzione può essere depositato anche in modalità cartacea, senza che assuma rilievo la sanatoria per raggiungimento dello scopo di cui all’art. 156 c.p.c., invocata dal giudice di merito ma non necessaria alla luce della natura non endoprocessuale dell’atto.
La Corte ha pertanto rigettato il ricorso, senza provvedere sulle spese in ragione della mancata costituzione dell’intimato, dando atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.