Soccorso istruttorio procedimentale non ammesso per la certificazione EMAS scaduta (TAR Sardegna n. 222 del 10.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel vigore dell’art. 101, comma 3, d.lgs. n. 36/2023, il soccorso istruttorio procedimentale opera solo quando l’offerta tecnica presenti ambiguità interpretative superabili con chiarimenti, fermi il divieto di integrazione e il rispetto della par condicio. Non è ammesso quando il chiarimento si risolva nella sostituzione del documento allegato in gara con altro documento in corso di validità: in tal caso l’operazione integra l’offerta tecnica e ricade nell’art. 101, comma 1, lettera a), d.lgs. n. 36/2023. La stazione appaltante non è tenuta a supplire all’inosservanza del requisito documentale richiesto a pena di punteggio. Il concorrente che, per effetto del corretto punteggio, resti collocato dopo l’aggiudicatario è privo di interesse a contestare l’aggiudicazione, non superando la prova di resistenza.
Il Fatto
La ricorrente partecipava alla gara indetta dall’Autorità di sistema portuale per la manutenzione degli impianti tecnologici della Stazione Marittima del Porto di Olbia. L’aggiudicazione andava alla controinteressata; la ricorrente si classificava terza.
Impugnava gli atti di gara deducendo, con il primo motivo, l’illegittimo azzeramento del punteggio per il certificato EMAS allegato in offerta in versione scaduta, nonostante il dichiarato possesso di certificazione rinnovata, e la mancata attivazione del soccorso istruttorio. Con il secondo motivo contestava le migliorie riconosciute all’aggiudicataria sul piano di assorbimento della clausola sociale. Proponeva poi motivi aggiunti avverso la consegna del servizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la ricorrente ha allegato una certificazione EMAS emessa nel 2018 e scaduta nel 2021. Il disciplinare, all’art. 19, richiede espressamente certificazioni in corso di validità. L’azzeramento del punteggio è dunque coerente con la lex specialis.
Quanto alla pretesa verificabilità della certificazione sui siti istituzionali, il Tribunale osserva che la difesa erariale ha dimostrato, con allegazione non contestata, che il sito Accredia rimanda all’ISPRA, ove l’operatore non risulta presente nell’elenco aggiornato. L’assunto di fatto è quindi smentito ai sensi dell’art. 64, comma 2, c.p.a.
Il nucleo della decisione riguarda il soccorso istruttorio procedimentale. Richiamando la propria giurisprudenza e il Cons. Stato, Sez. V, n. 7870 del 2023, il Collegio ne individua il perimetro: chiarire l’offerta, superare ambiguità, senza integrazione e con esiti certi sull’impegno negoziale.
Nel caso concreto manca in radice ogni ambiguità del documento. Il chiarimento richiesto avrebbe consentito di sostituire la certificazione scaduta con altra in corso di validità: vera e propria integrazione documentale dell’offerta tecnica, vietata. L’istituto invocabile sarebbe stato quello dell’art. 101, comma 1, lettera a), d.lgs. n. 36/2023, non applicabile e neppure allegato dalla ricorrente.
Il primo motivo è pertanto infondato. Ne segue l’inammissibilità del secondo: la ricorrente resta terza e non vince la prova di resistenza, difettando dell’interesse a contestare l’aggiudicazione. Il ricorso è in parte rigettato e in parte dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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