Cessazione della materia del contendere e compensazione delle spese nell’ottemperanza (TAR Lombardia n. 181 del 10.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza ex art. 114 cod. proc. amm., la sopravvenuta e integrale esecuzione del giudicato da parte dell’Amministrazione in corso di causa determina la cessazione della materia del contendere, per venir meno dell’interesse all’accertamento dell’inadempimento e alla nomina del commissario ad acta. La statuizione sulle spese è retta dal principio di soccombenza virtuale, che consente di valutare la fondatezza della pretesa originaria, ma non impone l’onere delle spese a carico dell’Amministrazione. Sussistono giusti motivi di compensazione quando il ritardo esecutivo dipende da ragioni oggettive e organizzative, individuate dal giudice nella serialità del contenzioso e nell’enorme mole di pratiche da evadire. Il rimborso del contributo unificato non è dovuto quando la parte abbia dichiarato e documentato l’esenzione per ragioni reddituali.

Il Fatto

Il ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 112 e ss. cod. proc. amm. per ottenere l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Bergamo n. 877 del 15 novembre 2023, con cui il giudice del lavoro gli aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 per gli anni scolastici dal 2017/18 al 2022/23, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla relativa messa a disposizione.

La sentenza, non appellata nel termine di cui all’art. 327 c.p.c., era divenuta definitiva ed era stata notificata al Ministero in data 20 novembre 2023. L’Amministrazione era rimasta inerte, omettendo il rilascio della Carta e l’accredito delle somme. Il ricorrente ha quindi chiesto la condanna all’esecuzione in trenta giorni e, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il Ministero si è costituito con atto di mero stile, documentando in seguito il solo pagamento delle spese legali liquidate dal giudice civile. Solo in prossimità dell’udienza camerale il ricorrente ha depositato note dando atto del sopravvenuto rilascio della Carta e dell’accredito della somma, chiedendo la condanna alle spese sul presupposto della soccombenza virtuale.

Il Collegio ha dichiarato la cessazione della materia del contendere: l’Amministrazione, in corso di causa, ha dato piena esecuzione alla sentenza azionata. Per il Tribunale, la soddisfazione integrale della pretesa in pendenza del giudizio di ottemperanza elimina l’interesse all’accertamento dell’inadempimento e alla nomina del commissario.

Sulla regolamentazione delle spese, il TAR ha ritenuto sussistenti giusti motivi per la compensazione. Il Collegio ha valorizzato le ragioni, note al giudice, che hanno determinato il ritardo esecutivo: la serialità del contenzioso e le oggettive difficoltà organizzative derivanti dall’enorme mole di pratiche da evadire. La condanna alle spese invocata dal ricorrente è stata quindi disattesa, pur a fronte della fondatezza originaria della pretesa.

Quanto al contributo unificato, il Tribunale non ha disposto il rimborso, avendo la parte dichiarato e documentato di non averlo pagato in quanto esente per ragioni reddituali. La decisione si chiude con la compensazione integrale delle spese e con l’ordine di esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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