Ottemperanza alla condanna al bonus carta docente: commissario ad acta per l’esecuzione (TAR Lombardia n. 184 del 10.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, allorché l’Amministrazione, regolarmente costituita, non fornisca alcun chiarimento in ordine alla mancata attivazione del beneficio riconosciuto dal giudice ordinario, l’allegato inadempimento si considera provato e la pretesa del creditore trova accoglimento. Il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al titolo nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della decisione, se anteriore. Per il caso di persistente inadempimento nomina commissario ad acta, con facoltà di delega, il Direttore Generale pro tempore dell’Ufficio Scolastico Regionale. Il commissario agisce quale organo ausiliario del giudice e non nell’esercizio di poteri amministrativi di cura dell’interesse pubblico, essendo il suo compito intrinsecamente obbligatorio.

Il Fatto

La ricorrente, docente, ha adito il TAR Lombardia in sede di ottemperanza alla sentenza con cui il Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice del lavoro, aveva dichiarato il suo diritto al beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 e aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione la carta elettronica del docente, oltre alla refusione parziale delle spese.

Il titolo è stato notificato in copia conforme all’originale, ma l’Amministrazione non ha dato seguito. Il Ministero si è costituito in giudizio senza svolgere difese. La questione arriva al giudice dell’ottemperanza per ottenere l’esecuzione della pronuncia rimasta inadempiuta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica anzitutto il requisito di cui all’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm.: la sentenza del Tribunale di Bergamo è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria. Ricorre quindi la fattispecie dell’ottemperanza al provvedimento giurisdizionale divenuto definitivo.

Il Tribunale accerta inoltre il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo. Sul punto la decisione ricorda che, dopo la riforma di cui al d.lgs. 149/2022, l’art. 475 cod. proc. civ. non richiede più l’apposizione della formula esecutiva, essendo sufficiente il rilascio della copia conforme. La notificazione al Ministero è avvenuta il 27.6.2024 e quella del ricorso il 25.10.2024.

Nel merito il ricorso è fondato. Il Collegio richiama l’orientamento della Sezione su controversie analoghe, espresso con le sentenze nn. 631 e 632 del 12.7.2024 e n. 682 del 31.7.2024. A fronte dell’inadempimento allegato, l’Amministrazione non ha offerto chiarimenti sulla mancata attivazione della carta in favore della ricorrente. La pretesa trova quindi accoglimento alla luce dei principi in tema di riparto dell’onere della prova tra debitore e creditore espressi da Cass. Sez. Un. n. 13533/2001.

Il Ministero è pertanto condannato a dare esecuzione alla sentenza nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore, mediante il riconoscimento del beneficio. Per il caso di inutile decorso del termine viene nominato commissario ad acta il Direttore Generale pro tempore dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, con facoltà di delega. Il Collegio precisa la natura del suo incarico: egli agisce su semplice richiesta degli interessati quale organo ausiliario del giudice, non come dirigente dell’Amministrazione scolastica. Il compito è intrinsecamente obbligatorio, come affermato da C.d.S., a.p., n. 8/2021, e può includere l’ordine alla struttura tecnica di includere il nominativo della ricorrente tra i soggetti che possono conseguire il bonus, senza che rilevi la qualifica di docente di ruolo. Il commissario provvede entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato all’Amministrazione. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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