Soccorso istruttorio sul diniego GSE per documentazione introdotta solo ex post (Cons. Stato n. 7224 del 30.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego del GSE alla richiesta di verifica e certificazione dei risparmi energetici è illegittimo per difetto di istruttoria e di motivazione quando si fonda sul mancato assolvimento di un onere documentale non previsto dalle regole tecniche vigenti ratione temporis, ma introdotto solo successivamente alla presentazione dell’istanza. Il potere di verifica e controllo del Gestore è pieno, e legittima la richiesta di integrazioni, ma presuppone la predeterminazione del tipo di documento che il richiedente è tenuto ad acquisire e conservare, per evitare un diniego fondato su un effetto a sorpresa. A fronte di documentazione integrativa copiosa, il Gestore deve specificare le ragioni della sua inadeguatezza o attivare il soccorso istruttorio. Il regime transitorio del D.M. 28 dicembre 2012 resta applicabile alle rendicontazioni presentate entro centottanta giorni dall’entrata in vigore del D.M. 11 gennaio 2017.

Il Fatto

Una società in qualità di E.S.Co. presenta al GSE una richiesta di verifica e certificazione dei risparmi riferita a più interventi di efficientamento energetico, indicando la prima attivazione del progetto al 5.1.2016 e l’avvio al 31.12.2016, entro il termine dei dodici mesi.

Dopo richieste integrative e un preavviso di rigetto, il Gestore nega la certificazione rilevando che la data di prima attivazione risaliva in realtà al 31.1.2013, che mancava parte della documentazione tecnica e contabile e che le trasmittanze dichiarate non erano coerenti con i fogli di rendicontazione. Il TAR Lazio rigetta il ricorso, richiamando l’autoresponsabilità del beneficiario. La società appella.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal dato pacifico che il diniego è stato adottato alla luce delle previsioni del D.M. 11 gennaio 2017, mentre la richiesta era stata presentata il 19.6.2017 e predisposta ai sensi del D.M. 28 dicembre 2012. L’art. 16, comma 1, del decreto del 2017 consentiva, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore, di presentare le rendicontazioni secondo il precedente decreto per i progetti che avessero già raggiunto la soglia minima. Il regime transitorio copriva quindi la fattispecie, e il nuovo decreto non era applicabile retroattivamente.

La Sezione richiama il proprio orientamento consolidato: il GSE può chiedere integrazioni documentali, ma il diniego non può fondarsi esclusivamente sulla mancata produzione di un documento introdotto dopo la presentazione della richiesta. I chiarimenti operativi sui progetti standard sono stati pubblicati il 17 marzo 2017 e non erano applicabili alle rendicontazioni in esame.

Quanto ai profili tecnici, il Collegio rileva che la rendicontazione standardizzata prescinde da misurazioni dirette e si basa sugli indicatori delle schede tecniche. La data di realizzazione degli interventi può desumersi dal collaudo o dalla fattura finale, e la mera distanza temporale tra la prima fattura di acconto e quella di saldo non dimostra di per sé l’incongruenza. La corrispondenza delle superfici può ricavarsi dal computo metrico, dalle fatture e dalla documentazione prodotta.

A fronte della documentazione trasmessa in sede di osservazioni, il Gestore avrebbe dovuto procedere a un supplemento istruttorio o indicare le ragioni dell’inadeguatezza; l’istruttoria si è invece arrestata al mero riscontro formale. Il diniego risulta così affetto da difetto di istruttoria e di motivazione. La sentenza di primo grado è condivisibile nelle premesse sul potere del Gestore, ma non nelle conclusioni.

L’appello è accolto, con assorbimento delle restanti censure; il ricorso introduttivo è accolto e i provvedimenti del Gestore annullati. Le oscillazioni della giurisprudenza giustificano la compensazione delle spese del doppio grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *