No soccorso istruttorio per chi sbaglia la normativa sul FIS (TAR Toscana n. 1854 del 06.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il soccorso istruttorio disciplinato dall’art. 6 della legge n. 241/1990 consente alla pubblica amministrazione di chiedere al privato chiarimenti su omissioni, inesattezze e irregolarità della documentazione amministrativa e trova applicazione generalizzata anche al di fuori dei procedimenti comparativi, ma non può estendersi fino a costituire una generalizzata rimessione in termini dell’istante. Esso non è utilizzabile per emendare un errore, consapevolmente commesso, in ordine alla disciplina normativa applicabile. Quando viene in rilievo la concessione di contributi pubblici, la latitudine applicativa dell’istituto non può spingersi fino alla sanatoria degli elementi essenziali della domanda. La domanda che richiami un istituto soppresso e sostituito da altro beneficio non è correggibile d’ufficio: il privato porta l’onere di individuare correttamente la normativa, senza che l’amministrazione debba supplervi.

Il Fatto

La società ricorrente, azienda con cinque dipendenti, chiedeva all’INPS l’assegno ordinario di integrazione salariale per un periodo collocato a cavallo tra la fine del 2021 e l’inizio del 2022, deducendo la mancanza di ordini e commesse. Dopo chiarimenti ricevuti dall’Istituto, presentava una seconda domanda, qualificata come precisazione e integrazione della prima, indicando l’assegno di integrazione salariale e la decorrenza dal primo gennaio 2022.

L’INPS respingeva l’istanza. Per il 31 dicembre 2021 l’azienda aveva già fruito di trattamenti di integrazione salariale; per il periodo successivo, l’Istituto riteneva inammissibili domande di assegno ordinario FIS, essendo ormai esperibile solo l’assegno di integrazione salariale ai sensi della legge n. 234/2021. La società impugnava il diniego davanti al TAR Toscana, poi gravava con motivi aggiunti anche il provvedimento di parziale concessione, lamentando che il beneficio non coprisse il periodo dal 1° al 21 gennaio 2022.

La Motivazione della Corte

Il Collegio estromette il Ministero del Lavoro, non venendo in rilievo atti del Dicastero, e ritiene sussistente l’interesse al ricorso introduttivo: un eventuale accoglimento assicurerebbe un vantaggio economico su un arco temporale più ampio di quello già riconosciuto.

Nel merito, il nodo è la qualificazione dell’istanza del 1° marzo 2022. Essa reca la precisazione che la domanda era già stata inviata il 21 febbraio 2022 con tipologia assegno ordinario, con richiesta di sostituzione. Il TAR ne deduce che si tratta di nuova istanza sostitutiva, con cui la parte, avvedutasi dell’errore, ha presentato una domanda riferita alla nuova tipologia entrata in vigore il 1° gennaio 2022.

Il Tribunale condivide la tesi dell’amministrazione: il soccorso istruttorio, pur applicabile fuori dai procedimenti comparativi (Cons. St., sez. II, n. 7656/2024), non può diventare una rimessione in termini per correggere un errore consapevole sulla disciplina applicabile. In tema di contributi pubblici l’istituto non può sanare gli elementi essenziali della domanda (Cons. St., sez. V, n. 7471/2024).

La domanda del 21 febbraio 2022 richiamava deliberatamente un istituto non più concedibile per effetto della legge n. 234/2021. La circolare INPS del 1° febbraio 2022 non imponeva alcun vincolo: prevedeva una finestra transitoria temporalmente delimitata, non una sanatoria generalizzata, e la domanda era stata avanzata oltre quel termine. Il messaggio INPS n. 2089 del 2022 riguarda ipotesi diverse, di prevalenza della causale sostanziale desumibile dagli atti allegati, e non l’indicazione della normativa applicabile.

Entrambi i gravami sono quindi infondati. La fase di difficoltà economica dell’azienda giustifica la compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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