Ottemperanza al giudicato e penalità di mora per condanne pecuniarie (TAR Calabria n. 1647 del 14.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a. è ammissibile anche quando l’ottemperanza concerne sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro, e si cumula con gli interessi legali o con quelli disposti nel titolo, stante il carattere sanzionatorio dell’istituto. Il giudice amministrativo deve però verificarne la congruità: la misura va esclusa, perché iniqua, per il credito che già produce interessi moratori ai sensi del d.lgs. n. 231/2002. Nell’ottemperanza al giudicato gli interessi sono dovuti nella misura fissata dai titoli azionati e, in mancanza di indicazioni, al saggio legale ex art. 1282 c.c.
Il Fatto
La banca, creditrice di una struttura sanitaria provinciale, ha ottenuto tre titoli esecutivi: due decreti ingiuntivi del Tribunale di Crotone e uno del Giudice di Pace di Crotone, tutti non opposti e divenuti definitivi, notificati tra il 2021 e il 2022. L’amministrazione non ha adempiuto.
Con ricorso notificato nel settembre 2024 il creditore ha chiesto al TAR Calabria l’esecuzione del giudicato e la condanna dell’ente al pagamento della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a. per il ritardo successivo. L’amministrazione, regolarmente evocata, non si è costituita.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dai presupposti dell’azione di ottemperanza ex artt. 112 ss. c.p.a.: la sussistenza di un giudicato e l’inerzia dell’ente. Rileva che l’amministrazione non ha dato prova, come era suo onere, di aver eseguito i provvedimenti. L’obbligo di adempimento integrale alla pretesa creditoria è quindi dichiarato, con termine di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza.
Sulla domanda di interessi, il TAR distingue la misura secondo il contenuto di ciascun titolo. Il decreto n. 361/2020 richiama genericamente gli “ulteriori interessi legali”: si applica il saggio legale. Il decreto n. 585/2020 richiama gli interessi moratori ai sensi del d.lgs. n. 231/2002: si applica quel diverso saggio. Il decreto n. 471/2021 indica solo “interessi moratori maturandi”: in difetto di altra precisazione valgono gli interessi al saggio legale ex art. 1282 c.c., secondo l’insegnamento di Cass. civ. Sez. I n. 3944 del 1999 e Cass. civ. Sez. I n. 11786 del 1990.
Sulla penalità di mora, il Collegio ne afferma l’ammissibilità anche per le condanne pecuniarie, richiamando Cons. Stato, Ad. Plen., n. 15 del 2014 e la novella dell’art. 1, comma 781, legge n. 208/2015. L’accoglimento è però parziale: la misura è riconosciuta solo per i decreti n. 361/2020 e n. 471/2021, mentre per il credito del decreto n. 585/2020 la somma appare iniqua, perché quel titolo già produce interessi moratori, secondo il consolidato orientamento dello stesso TAR.
La penalità è determinata nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese di ritardo, in aggiunta agli interessi dovuti sul titolo, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’adempimento spontaneo o all’insediamento del Commissario ad acta. Questi è nominato nel Prefetto di Crotone, con facoltà di delega, e il suo compenso è posto a carico dell’amministrazione inadempiente, come le spese del giudizio.
Nota della Redazione
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