Prova della notifica PEC dei decreti ingiuntivi ai fini dell’ottemperanza (TAR Sicilia n. 3593 del 30.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
La prova della notificazione a mezzo PEC di un titolo esecutivo, ai fini del giudizio di ottemperanza, è offerta esclusivamente mediante il deposito telematico delle ricevute di accettazione e consegna in formato .eml o .msg e l’inserimento dei dati identificativi delle stesse nel file DatiAtto.xml, ai sensi degli artt. 3-bis, comma 3, e 9 della legge n. 53 del 1994. Il mero deposito dell’atto notificato e delle ricevute in formato PDF non soddisfa il prescritto onere probatorio. La notificazione, a differenza della comunicazione, esige che l’atto sia portato integralmente nella disponibilità del destinatario, e solo l’accesso al file DatiAtto.xml consente tale verifica. Ne consegue che, in difetto di tale prova nel termine perentorio assegnato, non può ritenersi integrata la condizione di procedibilità di cui all’art. 14 D.L. n. 669 del 1996 e la domanda di ottemperanza è improcedibile.
Il Fatto
I ricorrenti hanno chiesto al TAR Sicilia la condanna del Comune di Modica all’ottemperanza a quattro decreti ingiuntivi esecutivi emessi dal Tribunale di Ragusa, tutti fondati su crediti nascenti dal medesimo contratto di locazione di un immobile destinato a scuola dell’infanzia. Il Comune, regolarmente evocato, non si è costituito.
Con ordinanza istruttoria n. 2579 del 15 luglio 2024 il Collegio ha assegnato ai ricorrenti un termine perentorio di quindici giorni per provare la notificazione dei titoli mediante deposito delle ricevute di consegna in formato .eml, allegate al ricorso solo in formato PDF. I ricorrenti hanno depositato le ricevute .eml per i soli decreti nn. 1456/2020 e 1290/2022. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del 24 ottobre 2024.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla disciplina della notificazione a mezzo posta elettronica certificata. Ai sensi degli artt. 3-bis, comma 3, e 9 della legge n. 53 del 1994, la prova deve essere offerta con modalità esclusivamente telematica. Solo ove ciò sia impossibile il difensore estrae copia analogica del messaggio e ne attesta la conformità ai sensi dell’art. 23, comma 1, d.lgs. n. 82 del 2005.
La ratio della regola risiede nella distinzione tra comunicazione e notificazione. La prima porta la semplice notizia dell’atto processuale; la seconda impone la consegna dell’atto nella sua interezza al destinatario. Il raggiungimento dello scopo legale postula quindi non solo la conoscenza, ma la integrale disponibilità dell’atto. Tale prova è assolta dal deposito delle ricevute .eml e .msg e dall’inserimento dei dati nel file DatiAtto.xml, il cui accesso consente di verificare la presenza dell’atto nella sfera del destinatario.
Il mero deposito dell’atto notificato e delle ricevute in PDF non soddisfa l’onere. Applicando tale regola, il Collegio rileva che i ricorrenti hanno offerto le ricevute .eml solo per due dei quattro decreti. Per i decreti nn. 1456/2020 e 1290/2022 risultano comprovati anche la definitiva esecutorietà e lo spirare del termine dilatorio di cui all’art. 14 D.L. n. 669 del 1996, con conseguente accoglimento nei limiti delle pretese ivi azionate, detratto quanto nelle more corrisposto e imputato.
Quanto ai decreti nn. 750/2021 e 1529/2021, il corredo documentale integrato dalle mere scansioni in PDF è insufficiente a dimostrare la notifica. L’omesso deposito delle ricevute .eml nel termine perentorio assegnato impedisce di ritenere provata la condizione di procedibilità, con la conseguenza che la domanda è improcedibile.
Il ricorso è pertanto in parte accolto e in parte dichiarato improcedibile. Il TAR ordina al Comune di dare esecuzione ai titoli nel termine di sessanta giorni, nominando commissario ad acta il Dirigente del Dipartimento delle autonomie locali per l’ulteriore inadempienza. La soccombenza parziale giustifica la compensazione delle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.