Notifica del questionario ex art. 60 lett. e) d.P.R. n. 600/1973: necessario indicare le ricerche compiute (Cass. civ. Sez. 5 n. 8081 del 01.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di notificazione del questionario ai sensi dell’art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600/1973, il messo notificatore che accerta l’irreperibilità del destinatario deve indicare le ricerche concretamente effettuate; è invalida la notifica se il pubblico ufficiale si limita a sottoscrivere un modulo prestampato con espressioni generiche, impedendo ogni controllo sull’operato. L’invio del questionario è una mera facoltà dell’Amministrazione, ma l’avviso di accertamento che si fondi esclusivamente sulla mancata risposta ad un atto non regolarmente notificato e non allegato è illegittimo per difetto di motivazione.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava al contribuente un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2008, emesso con metodo induttivo ai sensi dell’art. 39, comma 2, lett. d), d.P.R. n. 600/1973, per attività di organizzazione di viaggi venatori. La pretesa si fondava esclusivamente sulla mancata risposta ad un questionario che l’Ufficio assumeva notificato ai sensi dell’art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600/1973, mediante affissione alla casa comunale per irreperibilità assoluta del destinatario.
Il contribuente impugnava l’atto dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Firenze, deducendo di non aver mai ricevuto il questionario, la mancata allegazione degli atti richiamati e il difetto di motivazione. I giudici di merito rigettavano il ricorso, ritenendo valida la notifica e legittimo l’accertamento. Il contribuente proponeva ricorso per cassazione con cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo, riguardanti la validità della notifica del questionario. Ha richiamato il principio secondo cui il messo notificatore, quando ritiene sussistente l’irreperibilità assoluta, deve indicare le ricerche effettuate; la sottoscrizione di un modulo prestampato con la generica dicitura “essendo risultate vane le ricerche” non supera il vaglio, poiché manca l’attestazione del pubblico ufficiale, impugnabile solo con querela di falso. L’ordinaria diligenza esigibile va valutata secondo i parametri dell’art. 1147 c.c. e non impone indagini oltre i pubblici registri.
Nel caso concreto, la notifica era stata eseguita in un Comune dove il contribuente aveva sia la residenza anagrafica sia la sede dell’attività commerciale, sicché il ricorso alla procedura semplificata non era legittimo senza ulteriori verifiche. La Corte ha precisato che la mera constatazione dell’assenza del soggetto nel luogo indicato non è sufficiente, richiedendosi evidenze concrete sulle ricerche compiute, come da precedenti giurisprudenziali richiamati.
Quanto al terzo e quarto motivo, la Corte ha affermato che l’invio del questionario è una facoltà dell’Amministrazione e la sua omessa notifica non determina di per sé l’invalidità dell’accertamento, che deve trovare fondamento in elementi diversi. Ha escluso la violazione del contraddittorio preventivo per i tributi non armonizzati e, per l’IVA, ha rilevato la mancata allegazione di elementi concreti che avrebbero potuto condurre a un esito diverso.
Ha invece ritenuto dirimente il vizio di motivazione dell’avviso di accertamento, fondato esclusivamente sulla mancata risposta a un atto mai regolarmente notificato e non allegato, in violazione dell’art. 39, comma 1, lett. d-bis), d.P.R. n. 600/1973. Assorbito il quinto motivo, la Corte ha cassato la sentenza e, decidendo nel merito, ha accolto il ricorso originario, condannando l’Agenzia alle spese dei tre gradi di giudizio.
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Nota della Redazione
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