Rinuncia al ricorso e adesione della controricorrente: estinzione per compensazione delle spese (Cass. civ. Sez. V n. 143 del 06.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso per cassazione, sottoscritta dal ricorrente e accettata dalla parte controricorrente mediante adesione alla medesima istanza, determina l’estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 390 e 391 cod. proc. civ., non essendo più configurabile alcun interesse alla prosecuzione della lite. L’intervenuto accordo amichevole tra le parti giustifica la compensazione delle spese di giudizio, come da concorde richiesta. La misura del raddoppio del contributo unificato prevista dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 non si applica all’ipotesi di estinzione per rinuncia, avendo natura eccezionale e sanzionatoria che ne impedisce un’estensione interpretativa oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.

Il Fatto

Il contribuente impugnava davanti alla giurisdizione tributaria l’avviso con cui il Comune aveva accertato l’omessa dichiarazione e il mancato versamento dell’ICI per l’anno di imposta 2004, in relazione ad alcuni fabbricati. La Commissione tributaria regionale respingeva il ricorso del contribuente. Avverso tale pronuncia il contribuente proponeva ricorso per cassazione, articolando tre motivi di impugnazione; il Comune resisteva con controricorso.

Nel corso del giudizio di legittimità le parti raggiungevano una transazione, sottoscritta il 5 novembre 2024. Con atto depositato il 14 novembre 2024, sottoscritto da entrambe le parti e dai rispettivi difensori, il contribuente dichiarava di non avere più interesse alla prosecuzione della lite, rinunciava al ricorso e chiedeva la compensazione delle spese. Il Comune prestava adesione alla rinuncia, sottoscrivendo l’atto.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva che la vicenda processuale integra i presupposti di cui all’art. 390 cod. proc. civ., poiché la rinuncia al ricorso è stata posta in essere dalla parte ricorrente e accettata dalla controricorrente. Il venir meno dell’interesse alla decisione, per effetto dell’accordo transattivo, rende la rinuncia idonea a definire il giudizio in via anticipata.

Conseguentemente, ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., la Corte dichiara l’estinzione del giudizio per rinuncia. Sulle spese, la decisione è nel senso della compensazione integrale, in considerazione dell’intervenuto accordo amichevole tra le parti e della concorde richiesta formulata nell’atto di rinuncia.

Il passaggio di maggiore interesse riguarda il contributo unificato. La Corte esclude che ricorrano le condizioni di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. La disposizione, che impone il raddoppio del contributo nei casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, si connota per natura eccezionale, in quanto latu sensu sanzionatoria. Tale carattere impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici espressamente previsti.

La Corte richiama sul punto un consolidato indirizzo di legittimità, rappresentato dalle pronunce Cass. n. 23175 del 2015, Cass. n. 10140 del 2020, Cass. n. 19071 del 2018 e, da ultimo, Cass. Sez. T. n. 2921 del 2024. L’esito non sanzionatorio dell’estinzione per rinuncia conferma dunque l’inapplicabilità della misura. Il processo è dichiarato estinto e le spese sono compensate tra le parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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