Società di comodo, contrasto con la direttiva IVA e disapplicazione dell’art. 30 (Cass. civ. Sez. V n. 10068 del 16.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 30 della legge n. 724/1994, nella parte in cui subordina il diritto alla detrazione IVA al superamento di una soglia di ricavi, contrasta con l’art. 167 della direttiva 2006/112/CE e con i principi di neutralità e proporzionalità, e va disapplicato. Nessuna disposizione della direttiva subordina il diritto a detrazione al raggiungimento di una certa soglia di operazioni rilevanti. Ciò che rileva è che il soggetto passivo abbia effettivamente esercitato un’attività economica, impiegando beni e servizi per operazioni soggette ad imposta. La privazione della detrazione è ammessa solo in presenza di frode o abuso del diritto, non in mera dipendenza dell’entità delle operazioni realizzate.
Il Fatto
Una società immobiliare presentava istanza di rimborso IVA per l’anno d’imposta 2015, dopo aver compilato il quadro RX del modello unico. L’Ufficio negava il rimborso qualificando la società come di comodo o non operativa, sul presupposto che avesse locato solo otto immobili su quarantuno costruiti per la vendita e fosse rimasta inattiva per oltre cinque anni, come risultava dal test di operatività.
La società sosteneva di aver correttamente rappresentato gli immobili nell’attivo circolante quali beni-merce, e che la locazione costituiva una misura contingente legata alla crisi del mercato immobiliare. La Commissione tributaria provinciale respingeva il ricorso; la Commissione tributaria regionale rigettava l’appello con compensazione delle spese. La società ricorreva per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
I primi tre motivi, trattati congiuntamente, investono la compatibilità unionale della disciplina sulle società di comodo e la legittimità del diniego di detrazione. La Corte muove dalla pronuncia della Corte di giustizia UE, 7 marzo 2024, causa C-341/22, resa su rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE proposto dalla stessa Cassazione.
Il giudice unionale ha chiarito che l’art. 9, par. 1, della direttiva IVA non consente di negare la qualità di soggetto passivo a chi, in un determinato periodo d’imposta, effettui operazioni il cui valore non raggiunga la soglia fissata dalla normativa nazionale. La qualità di soggetto passivo dipende dal fatto che la persona eserciti effettivamente un’attività economica, sfruttando un bene per ricavarne introiti stabili.
La Corte di giustizia ha inoltre affermato che il diritto alla detrazione è garantito indipendentemente dai risultati delle attività economiche, salva l’ipotesi di frode o abuso. La presunzione su cui si fonda l’art. 30 della legge n. 724/1994 si basa su un criterio, quello della soglia di ricavi, estraneo a quelli richiesti per dimostrare un’evasione, poiché prescinde dalla realtà effettiva delle operazioni e “eccede quanto necessario” per conseguire l’obiettivo di prevenzione.
Da tali premesse la Corte desume che l’art. 30 va disapplicato, non potendosi privare il contribuente della detrazione in mera dipendenza dell’entità delle operazioni realizzate, ma solo in presenza di frode o abuso. Il diritto alla detrazione va riconosciuto se la società ha effettivamente esercitato un’attività economica — indipendentemente dallo scopo o dai risultati — abbia impiegato beni e servizi per operazioni soggette ad imposta, e le operazioni non si inseriscano in una frode o in un abuso. La detrazione può spettare anche in assenza di operazioni attive, con riguardo alle attività preparatorie finalizzate all’inizio effettivo dell’attività tipica.
La Commissione tributaria regionale non ha svolto questo complesso di verifiche, essendosi limitata a rilevare il mancato superamento del test di operatività. Trattandosi di accertamenti di merito non esperibili in sede di legittimità, la sentenza va cassata con rinvio, anche per le spese, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per l’ulteriore esame alla luce dei principi affermati. L’accoglimento dei primi tre motivi assorbe il quarto, relativo all’omesso esame di fatti decisivi.
Nota della Redazione
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