Sospensione per querela di falso e notifica PEC della cartella: i limiti della verifica demandata al giudice tributario (Cass. civ. Sez. 5 n. 11498 del 28.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di querela di falso proposta dal contribuente, il giudice tributario non è chiamato ad arrestare in via automatica il processo, ma deve verificare la pertinenza e la rilevanza dell’iniziativa processuale rispetto al documento impugnato, disponendo la sospensione ex art. 39 d.lgs. n. 546/1992 solo quando l’accertamento richiesto sia pregiudiziale e non costituisca un inutile intralcio alla giurisdizione. La ricevuta di avvenuta consegna generata dal sistema informatico del gestore di posta elettronica certificata del destinatario costituisce prova dell’avvenuta consegna del messaggio nella sua casella, suscettibile di prova contraria a carico della parte che ne contesti il contenuto, senza necessità di proporre querela di falso. La notifica a mezzo PEC eseguita da un indirizzo del mittente non risultante nei pubblici elenchi non è nulla quando abbia comunque consentito al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza incertezze su provenienza ed oggetto. In tema di motivazione dell’avviso di intimazione, il calcolo degli interessi può essere desunto dal richiamo all’atto presupposto e alla cartella, non essendo necessaria l’indicazione analitica dei singoli saggi o delle modalità di calcolo.

Il Fatto

La società contribuente impugnava l’avviso di intimazione n. 06820189015331751000, sotteso a quattro cartelle di pagamento emesse per tributi di diversi periodi d’imposta. La Commissione tributaria provinciale dichiarava il difetto di giurisdizione per gli avvisi di addebito e rigettava il ricorso nel merito per le restanti pretese.

La Commissione tributaria regionale della Lombardia, pronunciando sull’appello, sospendeva il giudizio limitatamente alla cartella la cui notifica era stata contestata con querela di falso avverso l’avviso di ricevimento della raccomandata, e rigettava l’appello per il resto, ritenendo le altre notifiche a mezzo PEC regolari e le censure sulla motivazione e sugli interessi infondate. La società ricorreva per cassazione con quattro motivi; l’Agenzia delle entrate resisteva e proponeva ricorso incidentale.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione, esaminando il primo motivo, chiarisce che l’art. 39 d.lgs. n. 546/1992, pur imponendo la sospensione del giudizio in presenza di querela di falso su un documento pregiudiziale, non affida al giudice tributario una funzione meramente passiva. Il giudice è tenuto a verificare la pertinenza e la rilevanza dell’iniziativa in relazione all’atto impugnato, perché il provvedimento sospensivo non si trasformi in un inutile intralcio alla giurisdizione. Nel caso di specie, la CTR aveva correttamente operato tale verifica, disponendo la sospensione solo per la cartella per cui era stata contestata la sottoscrizione dell’avviso di ricevimento e negandola per gli altri atti, in quanto la questione era rimessa ad altri mezzi di impugnazione o alla prova contraria.

Quanto alle contestazioni relative alle notifiche a mezzo PEC, la Corte ribadisce che la perizia stragiudiziale non ha valore di prova, ma solo di indizio, rimesso all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, il quale non è obbligato a tenerne conto. La censura che, sotto l’apparente vizio di violazione di legge, miri a rimettere in discussione la valutazione dei fatti e delle prove è inammissibile. Con riferimento all’indirizzo PEC del mittente non iscritto nei pubblici elenchi, la Corte richiama il principio per cui la notifica non è nulla se ha consentito al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, trattandosi di rigidità richiesta per l’individuazione dell’indirizzo del destinatario e non del mittente. La mancata prova di un pregiudizio sostanziale al diritto di difesa rende infondata la doglianza.

In relazione alla motivazione dell’intimazione e al calcolo degli interessi, la Corte applica il principio per cui, quando la cartella segue un atto impositivo che ha già determinato il quantum, la motivazione può essere integrata dal richiamo all’atto presupposto. Il principio opera a fortiori per l’avviso di intimazione, per cui è sufficiente il rinvio agli atti sottesi. La mancata indicazione analitica degli interessi non costituisce vizio dell’atto, essendo gli stessi determinati per legge. Quanto alla dedotta omessa pronuncia sulla prescrizione, la Corte rileva che la questione, relativa alla decadenza del potere di riscossione, doveva essere proposta con la tempestiva impugnazione delle cartelle ritualmente notificate, sicché l’omissione non giustifica la cassazione con rinvio, potendo la causa essere decisa nel merito ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ. perché la questione è infondata.

Il ricorso incidentale dell’Agenzia è infondato: la CTR non si era limitata a un automatismo, ma aveva accertato che la querela di falso riguardava anche il disconoscimento della firma della persona che aveva ricevuto l’atto. Poiché le attestazioni dell’ufficiale giudiziario sulla consegna e sulla qualifica del ricevente sono assistite da fede fino a querela di falso, il giudice tributario aveva correttamente disposto la sospensione del giudizio limitatamente a quella cartella.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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