Revoca ex tunc dell’affidamento in prova: sindacato di legittimità e motivi inammissibili (Cass. pen. Sez. 7 n. 10382 del 18.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca dell’affidamento in prova può essere disposta dal Tribunale di Sorveglianza con effetto ex tunc quando la condotta del condannato sia stata così negativa da rivelare l’inesistenza ab initio di un’adesione al processo rieducativo, in linea con i principi di proporzionalità e adeguatezza della pena.
La valutazione circa la meritevolezza della misura alternativa e la prognosi di non recidiva deve basarsi sull’analisi della condotta successivamente serbata dal condannato, nonché sulla presenza di elementi positivi che consentano un giudizio di buon esito della prova.
L’apprezzamento sull’idoneità delle misure alternative e la scelta di revocare quella concessa rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e non sono censurabili in sede di legittimità se sorretti da motivazione adeguata e logica.
Il Fatto
Il Tribunale di Sorveglianza di Trieste aveva disposto la revoca dell’affidamento in prova nei confronti di un condannato, rilevando il fallimento ab initio del programma rieducativo. A fondamento della decisione, il Tribunale aveva indicato plurimi episodi di rilevanza penale posti in essere dall’affidato dopo la concessione della misura.
Avverso tale ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione tramite il difensore di fiducia.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha preliminarmente rilevato che il ricorso era stato proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità, essendo costituito da mere doglianze in punto di fatto e riproduttivo di profili di censura già vagliati e motivatamente disattesi dal giudice di merito.
La Corte ha quindi richiamato il consolidato orientamento secondo cui, ai fini della revoca della misura con effetto ex tunc, è necessario accertare se il comportamento del condannato riveli l’inesistenza originaria di un’adesione al percorso rieducativo. Nella specie, gli episodi di carattere penale successivi alla concessione della misura sono stati ritenuti sintomatici di tale fallimento.
È stato ulteriormente chiarito che la valutazione della meritevolezza della misura alternativa richiede l’esame dei comportamenti attuali del condannato, considerando sia l’assenza di indicazioni negative sia la presenza di elementi positivi utili per un giudizio prognostico favorevole.
La Corte ha infine ribadito che l’apprezzamento sull’idoneità delle misure alternative e la decisione di revoca rientrano nella sfera discrezionale del giudice di merito, non censurabile in legittimità quando assistita da motivazione adeguata, come nel caso di specie, in cui il Tribunale ha dato conto anche delle risultanze riferite dall’UEPE.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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