Società schermo: il Fisco tassa il socio che la gestisce come dominus, senza bisogno di provare la frode (Cass. civ. Sez. V n. 3810 del 20.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La disciplina dell’interposizione, di cui all’art. 37 del d.P.R. n. 600 del 1973, non prevede una responsabilità aggiuntiva dell’interposto oltre a quella dell’interponente, poiché la norma ha la funzione di attribuire l’onere del pagamento delle imposte a carico dell’effettivo titolare dei redditi, mentre l’interposto non è soggetto passivo di imposta in quanto non ha il possesso dei redditi; ne consegue che, se risulta accertato che il possessore del reddito è l’interponente, che si cela all’Erario attraverso l’interposto, è esclusivamente in capo al primo che va determinato il reddito, attribuendogli anche quanto solo in apparenza conseguito da quest’ultimo, senza che sia necessaria la realizzazione di un comportamento fraudolento da parte del contribuente, risultando sufficiente un uso improprio, ingiustificato o deviante di un legittimo strumento giuridico, che consenta di eludere l’applicazione del regime fiscale costituente il presupposto d’imposta. (Rv. 678030-01)

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate contestava a una s.r.l.s., poi cancellata dal registro delle imprese, fatture per operazioni oggettivamente inesistenti nell’ambito di una frode IVA che avrebbe coinvolto quattro società riconducibili alla stessa famiglia: acquisti fittizi con detrazione dell’imposta e rivendite senza IVA a un finto esportatore abituale, per creare crediti da usare in compensazione. L’Ufficio riqualificava la società come ditta individuale della socia, per abuso dello schermo societario, e le notificava avviso di accertamento e atto di contestazione delle sanzioni per il 2016.

La Commissione tributaria provinciale di Milano respingeva il ricorso. La Commissione tributaria regionale della Lombardia accoglieva l’appello della socia, ritenendo non dimostrato il superamento dello schermo societario. La contribuente ha proposto ricorso con undici motivi; l’Agenzia ricorso incidentale con due motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo incidentale, sulla motivazione apparente, è infondato: la motivazione, benché succinta, raggiunge il “minimo costituzionale” (Cass. S.U. n. 8053/2014). Il secondo è fondato. L’art. 37, comma 3, d.P.R. n. 600/1973 imputa al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato, anche con presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne è l’effettivo possessore per interposta persona. La norma vale anche per il reddito d’impresa e per l’interposto società di capitali: chi gestisce uti dominus una società ne subisce la traslazione del reddito e delle imposte; l’Amministrazione deve provare, anche in via indiziaria, il totale asservimento della società, spettando poi al contribuente la prova contraria (Cass. n. 23231/2022). Conta la prevalenza della sostanza sulla forma: oggetto della prova è la relazione dell’interponente con la fonte di reddito (Cass. n. 5276/2022; Cass. n. 1369/2024).

La disciplina non prevede una responsabilità aggiuntiva dell’interposto, che non ha il possesso dei redditi: accertata l’interposizione, il reddito va determinato solo in capo all’interponente (Cass. n. 29228/2021), senza che serva un comportamento fraudolento, bastando l’uso improprio o deviante di uno strumento legittimo (Cass. n. 11055/2021). Le sanzioni colpiscono quindi l’interponente in proprio, fuori dall’art. 7 d.l. n. 269/2003, perché il rapporto fiscale è quello della persona fisica e non della società (Cass. n. 23149/2025; Cass. n. 33434/2022).

Sulla prova presuntiva, la Corte può sindacare ex art. 360 n. 3 c.p.c. il giudice che valuti gli indizi in modo atomistico anziché globale (Cass. n. 19485/2017; Cass. n. 12002/2017). La CTR ha valorizzato gli indizi solo per la fittizietà dei fornitori, ritenendo privo di “elementi a sostegno di alcun tipo” l’abuso dello schermo societario, senza esaminare gli altri elementi del verbale: riconducibilità di tutte le società alla stessa famiglia, assenza di compensi o utili percepiti, redditi dichiarati irrisori rispetto alle spese risultanti in anagrafe tributaria, breve vita della società e sua liquidazione subito dopo le operazioni. L’errore si è riflesso anche sull’annullamento delle sanzioni.

Il secondo motivo principale, sull’incompetenza territoriale dell’Ufficio, è inammissibile per genericità; gli altri sono assorbiti. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, anche per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *