Notifica al portiere e prova della raccomandata informativa (Cass. civ. Sez. 5 n. 23382 del 16.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di notificazione della cartella di pagamento, è nulla la consegna dell’atto al portiere qualora la relata non attesti chiaramente l’assenza del destinatario e delle persone indicate dall’art. 139, secondo comma, cod. proc. civ. secondo la successione preferenziale tassativamente stabilita; l’attestazione non richiede formule sacramentali e può essere desunta anche da espressioni lessicalmente improprie o dal tenore complessivo del modulo prestampato compilato. La prova dell’invio della raccomandata informativa è validamente fornita dal prospetto riepilogativo delle raccomandate spedite, recante il timbro datario postale, atto pubblico presidiato dal reato di falso ideologico, senza che rilevi la mancanza di sottoscrizione. L’art. 11, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 non introduce un obbligo di rappresentanza esclusiva tramite funzionario interno per l’agente della riscossione, configurando una mera facoltà che non preclude la difesa tecnica mediante avvocato del libero foro.
Il Fatto
Il contribuente impugnava la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria emessa per un credito fiscale relativo a plurime cartelle esattoriali, tra cui una cartella che assumeva non essere stata regolarmente notificata dall’agente della riscossione. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso, annullando l’iscrizione a ruolo per mancata prova della notificazione. La Commissione tributaria regionale, adita in appello dall’agente della riscossione, riformava la decisione, ritenendo rituale la notifica eseguita mediante consegna al portiere con successiva spedizione della raccomandata informativa. Avverso tale sentenza il contribuente proponeva ricorso per cassazione, affidandosi a cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha scrutinato il primo motivo, relativo alla nullità della notifica per l’omessa attestazione dell’assenza delle persone legittimate in via preferenziale, richiamando il consolidato orientamento per cui l’ufficiale giudiziario deve dare atto, sia pure senza formule sacramentali, delle vane ricerche del destinatario e dei soggetti indicati dall’art. 139 cod. proc. civ.. Nel caso di specie, la dicitura “in assenza di altro firmatario”, aggiunta manualmente al modulo prestampato nella casella relativa alla consegna al portiere, sebbene tecnicamente impropria, è stata ritenuta espressione chiara del mancato rinvenimento di ogni altra persona idonea alla ricezione, non potendo logicamente riferirsi al vicino di casa, che verrebbe in rilievo solo in mancanza del portiere.
Quanto alla prova della spedizione della raccomandata informativa, la Corte ha ribadito che il prospetto riepilogativo delle raccomandate spedite dall’agente della riscossione, recante data e timbro postale, è di per sé sufficiente ad attestare la provenienza dell’invio. La veridicità del timbro è assistita dalla qualificazione di atto pubblico, con conseguente irrilevanza della mancata sottoscrizione del prospetto stesso.
Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile nella parte in cui deduceva l’omessa pronuncia sulla mancata indicazione della qualifica del notificatore, trattandosi di eccezione implicitamente rigettata dalla sentenza di accoglimento dell’appello, e infondato nel resto: in caso di firma leggibile del notificatore, grava sul contribuente l’onere di dimostrare che si tratti di soggetto non abilitato o usurpatore della funzione. Il terzo motivo è stato reputato inammissibile, in quanto volto a ottenere una rivalutazione del merito sotto le vesti della violazione degli artt. 116 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ., non essendo configurabile la violazione di legge quando la censura attenga all’esito della valutazione probatoria.
Il quarto e il quinto motivo hanno riproposto la questione dell’invalidità della costituzione dell’agente della riscossione, avvenuta mediante procuratore speciale e difensore del libero foro. La Corte ha chiarito che l’art. 11 del d.lgs. n. 546/1992 disciplina la capacità processuale dell’ente, consentendogli di stare in giudizio direttamente o mediante la struttura sovraordinata, ma non introduce alcun divieto di avvalersi della rappresentanza volontaria o della difesa tecnica di un avvocato del libero foro, costituendo una mera facoltà. La costituzione è stata pertanto ritenuta rituale sia in primo grado sia in appello. Il ricorso è stato conseguentemente rigettato, con condanna del contribuente alla refusione delle spese e declaratoria dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.