Inammissibili i vizi di notifica dell’ingiunzione fiscale prospettati per la prima volta in Cassazione (Cass. civ. Sez. 5 n. 14673 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Qualora una questione giuridica, implicante un accertamento di fatto, non risulti trattata nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità ha l’onere di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito e di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione. La deduzione dell’omessa notifica dell’atto impugnato non rende acquisita al thema decidendum la cognizione di qualsiasi vizio di invalidità del procedimento notificatorio, non sussistendo un rapporto di continenza tra l’inesistenza e i vizi di nullità della notifica. Costituisce eccezione nuova, non consentita ai sensi degli artt. 18 e 24 del d.lgs. n. 546/1992, quella con cui il contribuente introduce una causa petendi diversa, fondata su situazioni giuridiche non prospettate con il ricorso introduttivo, il cui ambito può essere modificato solo con la presentazione di motivi aggiunti.
Il Fatto
La contribuente impugnava l’avviso di fermo amministrativo emesso dall’agente della riscossione per il mancato pagamento dell’IMU. La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso e la Commissione Tributaria Regionale del Lazio confermava la decisione, disattendendo le eccezioni di nullità dell’avviso incentrate sull’incompetenza territoriale della concessionaria e sulla mancata notifica degli atti presupposti, tra cui l’ingiunzione di pagamento.
La contribuente proponeva ricorso per cassazione, deducendo due motivi. Con il primo lamentava la violazione degli artt. 58 e 60 del d.P.R. n. 600/1973, per essere stata l’ingiunzione notificata presso un indirizzo non più corrispondente alla residenza anagrafica. Con il secondo deduceva la violazione dell’art. 8 della legge n. 890/1982, per la mancata ricezione della raccomandata informativa.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato congiuntamente i due motivi, entrambi ritenuti inammissibili per novità delle censure. L’odierna ricorrente, nei giudizi di merito, aveva dedotto esclusivamente l’omessa notifica dell’ingiunzione e degli altri atti presupposti, e non i vizi della notifica – come l’avvenuta spedizione presso il precedente domicilio fiscale o l’omessa prova della ricezione della comunicazione – sollevati solo in sede di legittimità.
Richiamando il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, la Corte ha affermato che il ricorrente che proponga per la prima volta in Cassazione una questione non trattata dal giudice di merito deve indicare l’atto del giudizio precedente in cui la questione è stata dedotta, per consentire il controllo della veridicità di tale asserzione. I motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel thema decidendum del giudizio d’appello, non essendo prospettabili temi nuovi né rilevabili d’ufficio.
La Corte ha precisato che la deduzione dell’omessa notifica non può far ritenere acquisito al giudizio l’esame di qualsiasi vizio di invalidità del procedimento notificatorio, mancando una relazione di continenza tra l’inesistenza e i vizi di nullità della notifica. L’introduzione di una causa petendi diversa costituisce eccezione nuova, modificabile solo tramite motivi aggiunti, ammessi nei limiti dell’art. 24 del d.lgs. n. 546/1992.
Dalla novità delle questioni, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio anche ai sensi delle Sezioni Unite n. 24172/2025, discende l’inammissibilità del ricorso, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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