Socio di s.r.l. estinta, onere probatorio sul Fisco (Cass. civ. Sez. V n. 18998 del 11.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nella fattispecie di responsabilità dei soci di s.r.l. per il debito tributario della società estintasi per cancellazione dal registro delle imprese, il presupposto dell’avvenuta riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione, di cui all’art. 2495, terzo comma, cod. civ., integra, oltre alla misura massima dell’esposizione debitoria personale dei soci, una condizione dell’azione attinente all’interesse ad agire e non alla legittimazione ad causam. Ove contestato, tale presupposto deve essere provato dal Fisco che faccia valere, con la notificazione ai soci ex artt. 36, comma 5, d.P.R. n. 602/1973 e 60 d.P.R. n. 600/1973, la specifica ipotesi di responsabilità. L’interesse ad agire dell’Amministrazione finanziaria non è escluso dalla sola mancata riscossione in base al bilancio finale, potendo radicarsi in altre evenienze, quali la sussistenza di beni e diritti trasferiti ai soci o l’escussione di garanzie. La motivazione che si limiti ad affermazioni generiche sull’apprezzamento istruttorio viola il minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost.

Il Fatto

All’esito di un processo verbale di constatazione, l’Agenzia delle entrate emetteva nei confronti di una società a responsabilità limitata distinti avvisi di accertamento relativi a tre anni d’imposta, recuperando a tassazione ai fini IRES e IRAP costi connessi a operazioni ritenute inesistenti e a transazioni non documentate, e recuperando l’IVA assolta sui medesimi acquisti.

Preso atto dell’estinzione della società per cancellazione dal registro delle imprese, l’Ufficio notificava gli atti impositivi al soggetto che ne era stato amministratore, liquidatore e socio, nonché rappresentante di altra società partecipante. Il contribuente impugnava gli atti; la Commissione tributaria provinciale, previa riunione, accoglieva i ricorsi escludendo i requisiti della responsabilità e ritenendo non sufficientemente provati gli addebiti. La Commissione tributaria regionale respingeva l’appello dell’Ufficio.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto il motivo di nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. La Commissione regionale aveva ritenuto che la censura relativa all’art. 2495 cod. civ. fosse stata sollevata solo in fase contenziosa, statuendo incidentalmente sull’argomento. Il motivo è accolto: i motivi dell’opposizione a cartella esattoriale costituiscono causa petendi della domanda di annullamento, sicché la decisione fondata su vizi non dedotti, o dedotti sotto profili diversi dalla ratio decidendi, è viziata da extra o ultrapetizione. Nel caso concreto, le questioni sull’applicazione della norma risultavano presenti nel ricorso introduttivo e richiamate nelle controdeduzioni dell’Ufficio.

Il secondo e il terzo motivo, trattati congiuntamente, investono la motivazione omessa o apparente, ex art. 36 d.lgs. n. 546/1992, e l’interpretazione dell’art. 2495, comma 2, cod. civ. in contrasto con la giurisprudenza di legittimità. Entrambi sono fondati.

La Corte richiama le Sezioni Unite n. 3625 del 2025, secondo cui il presupposto della riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione integra una condizione dell’azione attinente all’interesse ad agire, e non alla legittimazione ad causam. Ne deriva che, se contestato, tale presupposto deve essere provato dal Fisco. Resta fermo che l’interesse ad agire non è escluso dalla sola mancata riscossione, potendo radicarsi nella sussistenza di beni e diritti trasferiti ai soci o nell’escussione di garanzie.

Quanto alla motivazione, la Commissione regionale si è limitata ad affermazioni generali e astratte, definendo la ricostruzione dell’Ufficio fondata su “molteplici elementi presuntivi concatenati tra loro in modo non accoglibile sul piano istruttorio”, senza alcun giudizio di fatto. Tale carenza viola il minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., come affermato da Sez. I n. 7090 del 2022 e da Sez. III n. 4166 del 2024.

La sentenza è pertanto cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado territorialmente competente, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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