L’inerzia della P.A. non legittima l’abuso edilizio: demolizione doverosa (TAR Liguria n. 344 del 31.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel caso di tardiva adozione dell’ordine di demolizione di un abuso edilizio, la mera inerzia dell’Amministrazione nell’esercizio di un potere-dovere posto a tutela di rilevanti interessi pubblici non rende legittimo ciò che è illegittimo sin dall’origine e non radica alcun affidamento legittimo in capo al proprietario, che non è mai destinatario di un atto favorevole idoneo a ingenerare una aspettativa qualificata. L’ordine di demolizione è atto vincolato, ancorato al ricorrere dei presupposti di legge, e non richiede motivazione sulle ragioni di pubblico interesse diverse da quelle inerenti al ripristino della legalità violata. Non è richiesta la previa comunicazione di avvio del procedimento, poiché la partecipazione del privato non potrebbe modificare l’esito del procedimento repressivo dell’abuso. I manufatti che non presentano natura pertinenziale e che hanno mutato l’aspetto dei luoghi in zona sottoposta a tutela paesaggistica sono correttamente sanzionati con la riduzione in pristino ai sensi dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 167 d.lgs. n. 42/2004.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria di un’abitazione al piano soprastante, impugna due ingiunzioni con cui il Comune di Genova ha ordinato la demolizione di opere realizzate in assenza di titolo edilizio e paesaggistico: un terrapieno con paramento murario e una passerella a sbalzo che consente l’accesso al coronamento del terrapieno medesimo. Le opere, secondo l’Amministrazione, avrebbero ampliato il giardino di pertinenza in misura corrispondente alla larghezza della scala in muratura originariamente esistente, poi demolita e sostituita.
La ricorrente deduce l’epoca anteriore al 1967 degli interventi, la natura pertinenziale della passerella, la lesione dell’affidamento incolpevole, il difetto di motivazione e di istruttoria, l’irragionevolezza della sanzione demolitoria in luogo di quella pecuniaria e il travisamento dei fatti. Con motivi aggiunti, sulla base di uno stralcio planimetrico del piano regolatore, sostiene che lo stato dei luoghi residui da un precedente assetto regolarmente assentito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla documentazione prodotta dalla ricorrente e la dichiara controproducente: lo stralcio, privo di data, rappresenta la scala di collegamento tra i due piani, che dunque sarebbe stata sostituita dal contestato terrapieno dopo l’approvazione del primo piano regolatore. Il Comune ha peraltro dimostrato che il coronamento del terrapieno è stato realizzato in epoca successiva al 1987, in sostituzione della scala ancora rappresentata in una pratica edilizia di quell’anno.
Cadono così i motivi sull’epoca delle opere. La natura pertinenziale è esclusa: l’intervento non concerneva un manufatto di proprietà esclusiva della ricorrente, e la nozione urbanistica di pertinenza postula comunque l’identità di proprietà tra cosa principale e pertinenza, ai sensi dell’art. 817, secondo comma, cod. civ. La passerella, priva di sedime distinto, fa parte dell’edificio al pari di scale e balconi.
Sull’affidamento incolpevole, il TAR richiama la giurisprudenza secondo cui l’inerzia dell’Amministrazione non può fondare aspettative giuridicamente qualificate, non essendo il proprietario destinatario di alcun atto favorevole (Cons. Stato, Sez. II, n. 532 del 2025). L’ordine di demolizione resta atto vincolato e non esige motivazione sull’interesse pubblico al ripristino.
Quanto alla sanzione, le ingiunzioni risultano adottate anche ai sensi dell’art. 167 d.lgs. n. 42/2004, avendo le opere mutato l’aspetto dei luoghi in zona tutelata: anche una diversa qualificazione edilizia non esonererebbe dall’obbligo di riduzione in pristino, con conseguente inammissibilità del motivo per difetto di interesse. Infine, l’ordine di demolizione non richiede la comunicazione di avvio del procedimento, poiché la partecipazione privata non potrebbe mutarne l’esito (TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 18 del 2025). Il ricorso è rigettato, con compensazione integrale delle spese.
Nota della Redazione
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