Soglia di sbarramento concorsuale conforme al bando e non autonoma (Cons. Stato n. 7210 del 29.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
La previsione del bando che ammette alla fase di accertamento dei requisiti fisici i candidati con votazione minima di 21/30, fino a selezionare un numero massimo pari ai posti da ricoprire aumentato del venti per cento, non introduce una mera soglia di sufficienza, ma un criterio di selezione dei più meritevoli. Il punteggio minimo concretamente indicato dall’amministrazione non costituisce una soglia autonoma illegittimamente aggiunta, ma il risultato dell’applicazione della lex specialis, coincidendo con il punteggio dell’ultimo candidato utilmente collocato. L’introduzione di un voto di sbarramento non viola i principi di ragionevolezza e di par condicio, perché consente di selezionare i candidati più meritevoli assicurando efficienza e ragionevole durata della procedura. Le fonti generali sulla formazione delle graduatorie riguardano la sola graduatoria finale di merito e non impongono una graduatoria provvisoria endoconcorsuale comprensiva di tutti i candidati sufficienti.
Il Fatto
I ricorrenti partecipano al concorso per esami indetto dal Ministero della difesa per il reclutamento di personale non dirigenziale da impiegare presso un arsenale militare, profilo di assistente tecnico per le lavorazioni. Superata la prova scritta con punteggio superiore alla sufficienza di 21/30, gli stessi non vengono ammessi alla fase di accertamento dei requisiti fisici.
Impugnano dinanzi al TAR Lazio la graduatoria finale di merito e gli atti della procedura, sostenendo che l’amministrazione avrebbe introdotto con una nota un’ulteriore soglia di sbarramento, pari a 24,00 per il profilo tecnico, estranea al bando. Il TAR respinge il ricorso in forma semplificata. Propongono appello, lamentando la violazione delle norme generali in materia di graduatorie concorsuali e invocando lo ius superveniens in tema di limiti agli idonei.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato respinge l’appello e, in applicazione del criterio della ragione più liquida, prescinde dall’eccezione di inammissibilità per difetto della prova di resistenza sollevata dall’amministrazione. La controversia si concentra su un unico motivo: la dedotta illegittimità della soglia di 24,00, asseritamente introdotta in via amministrativa.
Il Collegio rileva che le fonti richiamate dagli appellanti, ossia l’art. 15 del d.P.R. n. 487/1994 e l’art. 35 del d.lgs. n. 165/2001, disciplinano esclusivamente la graduatoria finale di merito. Esse non impongono la formazione e la pubblicazione di una graduatoria provvisoria endoconcorsuale comprensiva di tutti i candidati che abbiano raggiunto la sufficienza nelle prove intermedie.
Il giudice di appello conferma la lettura del bando di concorso operata dal TAR. L’art. 7, comma 13, della lex specialis non garantisce il passaggio alle visite mediche a chi abbia semplicemente superato i 21/30, ma richiede che il candidato si collochi tra i più meritevoli, in numero pari ai posti messi a concorso aumentati del venti per cento, con eventuale estensione agli ex aequo. L’amministrazione era quindi tenuta a individuare, in ordine decrescente di punteggio, un numero chiuso di ammessi.
Da qui la conclusione: il punteggio di 24,00 non è una soglia autonomamente determinata, ma il risultato conseguito dall’ultimo candidato utilmente collocato tra gli ammessi alla fase successiva. Il Collegio richiama la giurisprudenza consolidata secondo cui l’introduzione di un voto di sbarramento non lede la par condicio né la ragionevolezza, poiché assicura la selezione dei più meritevoli e la durata ragionevole della procedura, escludendo anche i profili di illegittimità costituzionale della relativa disciplina.
Quanto allo ius superveniens invocato, il Collegio lo ritiene inconferente. La disposizione richiamata introduce una deroga temporanea al regime delle graduatorie finali di merito approvate nel 2024 e nel 2025 e non riguarda le graduatorie provvisorie endoprocedimentali. Gli appellanti, inoltre, non sono stati esclusi per effetto di una riduzione del numero di idonei, ma in applicazione del bando di concorso, quale lex specialis resistente a successive modifiche legislative. Le spese del grado sono compensate in ragione della peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
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