Inottemperanza al pagamento della carta docente e poteri del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 2716 del 15.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza alla sentenza di condanna al pagamento di somme, decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, l’amministrazione che non abbia effettuato alcun pagamento, neppure parziale, è inadempiente. Il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza e assegna all’amministrazione un termine per l’esecuzione integrale del titolo. Per il caso di ulteriore inottemperanza nomina commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega. Il compenso del commissario è posto a carico dell’amministrazione inadempiente e liquidato ai sensi del d.P.R. n. 115/2002. Le spese del giudizio seguono la soccombenza, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Il Fatto
Con sentenza n. 28/2024 dell’11.01.2024 il Tribunale di Busto Arsizio, sezione lavoro, ha accertato il diritto del ricorrente a ottenere la carta docente per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, condannando il Ministero a metterla a disposizione con accredito complessivo di euro 1.500,00, oltre interessi e rivalutazione. Il giudice ha altresì condannato l’amministrazione alle spese di lite.
Il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza al fine di conseguire il rilascio della carta docente. L’amministrazione si è costituita ma non ha formulato deduzioni sull’andamento della procedura.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale delimita anzitutto l’oggetto del giudizio: l’ottemperanza non si estende alle spese di lite liquidate nella sentenza, poiché rispetto a esse, distratte in favore del difensore, non è stata esperita l’azione nel presente giudizio. L’accertamento resta quindi circoscritto al rilascio della carta docente.
Il giudice rileva che il titolo è passato in giudicato ed è stato ritualmente notificato. È pertanto decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.
La documentazione in atti e le dichiarazioni del ricorrente dimostrano che l’amministrazione non ha effettuato pagamenti, neppure parziali. Il Ministero, costituito, non ha contestato il credito nell’an e nel quantum, né ha fornito indicazioni sullo stato della procedura. Su queste basi il ricorso è fondato e l’inottemperanza va dichiarata.
Il Tribunale assegna al Ministero il termine di 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza per effettuare integralmente i pagamenti. In caso di inutile decorso nomina sin d’ora commissario ad acta il Capo del D.A.G.L. della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Dipartimento.
Il commissario è tenuto, entro ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a dare corso al pagamento compiendo tutti gli atti necessari, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente, e a inviare alla Sezione una relazione sugli adempimenti. Il suo compenso, posto a carico dell’amministrazione, sarà determinato ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Le spese seguono la soccombenza, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.