Foglio di via illegittimo senza condotta specifica e pericolosità accertata (TAR Emilia-Romagna n. 401 del 16.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il foglio di via obbligatorio presuppone la qualificazione del destinatario come soggetto socialmente pericoloso ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, da accertare mediante una valutazione tecnico-discrezionale su elementi di fatto specifici e concreti. La mera partecipazione a una manifestazione non violenta non integra di per sé una condotta idonea a fondare tale qualificazione. È illegittimo il provvedimento che si limiti a dare conto della presenza del destinatario nel luogo della manifestazione, senza imputargli una condotta sintomatica di pericolosità sociale e senza un’adeguata e puntuale motivazione sulla riconducibilità a una delle categorie normative. L’assenza di contestazioni penali e di violazioni di precedenti ordini dell’Amministrazione conferma il difetto del presupposto.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Questura di Bologna gli ha ordinato di lasciare il territorio comunale entro quarantotto ore e di non farvi ritorno senza preventiva autorizzazione per due anni. Il provvedimento richiamava la partecipazione a una manifestazione svoltasi il 9 luglio 2024 dinanzi a Palazzo d’Accursio, non autorizzata né preannunciata, e precedenti analoghe iniziative in altre città.
Il ricorrente ha dedotto l’assenza di indicazione della specifica condotta, l’illogicità della motivazione riferita alla possibilità di reiterazione in altre parti d’Italia, l’omessa comunicazione di avvio del procedimento e la sproporzione della misura. L’Amministrazione si è costituita per resistere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina congiuntamente i motivi e riconosce che l’adozione del provvedimento trova ragione nella reazione dell’ordinamento a un comportamento non conforme alla legge: la partecipazione a una manifestazione non autorizzata che, seppur non violenta in senso stretto, ha limitato l’accesso alla sede comunale, messo in pericolo l’incolumità di attivisti e passanti e richiesto un rilevante dispiego di forza pubblica.
Tale rilievo non è sufficiente. Il Tribunale richiama il principio per cui l’applicazione di una misura di prevenzione non presuppone l’accertamento di una responsabilità penale, ma ciò non elimina la necessità di un’attività istruttoria preliminare adeguata, sfociante in una motivazione che renda comprensibile il percorso logico seguito dall’Amministrazione.
Il presupposto del foglio di via obbligatorio è la pericolosità del destinatario, da verificare attraverso una valutazione tecnico-discrezionale su elementi di fatto specifici e concreti, idonei a suffragare un giudizio prognostico sulla probabilità di commissione di ulteriori reati. Condizione necessaria è la qualificazione come persona predisposta alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo la sicurezza pubblica, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 159 del 2011.
La mera presenza a una manifestazione non violenta non può integrare una condotta tale da giustificare la qualificazione come persona socialmente pericolosa, in assenza di una condotta qualificabile come reato o della violazione del foglio di via o del divieto di frequentare determinati luoghi. Nel caso concreto al ricorrente non è stata contestata, neppure per relationem, alcuna specifica condotta ingenerante pericolo o comunque violenta: il provvedimento dà conto solo della sua presenza nel luogo della manifestazione.
Il Collegio non ravvisa ragione di discostarsi dal precedente del TAR Toscana n. 802/2024, secondo cui la mera partecipazione a una manifestazione, anche unitamente al deferimento per un precedente analogo fatto, non attesta la dedizione a condotte offensive per la sicurezza e la tranquillità pubblica, soprattutto in mancanza di una complessiva valutazione della personalità desunta dalle abitudini e dallo stile di vita. Non risulta accertata alcuna violazione di precedenti ordini e i fatti non hanno dato luogo ad azione giudiziaria, restando precedenti di polizia non connotati da violenza. Il ricorso è quindi accolto, con assorbimento degli altri motivi e compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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